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I debiti fiscali non pagati costituiscono un ostacolo all’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità, per insussistenza del requisito di onorabilità.
Visto di conformità: diniego ad iscrizione confermato dal TAR Lazio
Il caso esaminato
Con la sentenza n. 17943 del 16 ottobre 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato rispetto a una controversia in cui la parte ricorrente, una commercialista, aveva impugnato il diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla sua iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Il diniego era stato motivato dalla mancanza, in capo alla professionista, dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 8, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 164/1999, che richiede l’assenza di violazioni gravi e ripetute delle norme tributarie. A carico della richiedente risultavano, infatti, debiti erariali non saldati per un totale di € 257.513,94.
La commercialista si era rivolta al TAR del Lazio, davanti al quale aveva sostenuto che l’Agenzia delle Entrate non aveva rispettato la procedura corretta, omettendo di inviarle il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo.
Inoltre, la ricorrente riteneva di non essere responsabile soggettivamente per i debiti erariali indicati, sostenendo di non averne avuto conoscenza fino al momento della notifica del provvedimento di diniego, e di aver provveduto a impugnare le relative cartelle di pagamento non appena informata.
La decisione del TAR Lazio
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le contestazioni.
Mancato preavviso di diniego: irrilevante
In primo luogo, ha affermato che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non aveva comportato l’invalidità del provvedimento, poiché la ricorrente non aveva dimostrato di avere i requisiti necessari per l’iscrizione, ossia l’assenza di gravi violazioni tributarie.
Nonostante la mancata notifica del preavviso, infatti, la situazione debitoria della ricorrente, ampiamente documentata dall’Agenzia delle Entrate, costituiva un ostacolo insormontabile per l’iscrizione.
I debiti erariali incidono sul requisito di onorabilità
Per quanto riguarda la contestazione sui requisiti di onorabilità, il TAR ha richiamato quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 21 del D.M. 164/1999, i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono inviare alla Direzione Regionale competente una comunicazione preliminare con i propri dati personali e i luoghi in cui esercitano l’attività, corredata della documentazione richiesta.
Tale comunicazione deve includere una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 dello stesso decreto, tra cui l’assenza di violazioni gravi e ripetute in ambito tributario.
L’assenza di questi requisiti, in particolare di debiti fiscali rilevanti, impedisce lo svolgimento dell’attività, poiché compromette il rapporto di fiducia necessario tra il professionista e l’amministrazione fiscale.
L’esistenza di rilevanti debiti erariali, infatti, importando una violazione delle disposizioni tributarie, fa venire meno tale fiducia.
La normativa di riferimento, in altri termini, prevede che i soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità non debbano avere pendenze tributarie di rilievo.
Legittimo il diniego a iscrizione in elenco
La ricorrente, pur avendo impugnato le cartelle di pagamento, non aveva offerto elementi sufficienti a contestare l’esistenza del debito al momento della decisione.
La professionista, infatti, aveva contestato il debito in modo assolutamente generico, sostenendo di non esserne mai stata informata e di aver impugnato i provvedimenti impositivi solo dopo la notifica del diniego.
Irrilevante, in tale contesto, è stata ritenuta la documentazione prodotta dalla ricorrente, inclusa una sentenza del Giudice di Pace relativa a violazioni del codice della strada, che non aveva alcun legame con i debiti erariali.
L’esistenza e la consistenza della situazione debitoria non era in alcun modo scalfita dalla citata produzione documentale, che, peraltro, era stata versata in atti tardivamente.
Anche le impugnazioni fiscali ancora in corso non incidevano sulla validità del debito, che restava ostativo fino a una decisione definitiva a suo favore.
In conclusione, il ricorso è stato respinto e la commercialista è stata condannata al pagamento delle spese processuali, fissate in 3.500 euro.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione del TAR |
---|---|---|
Una commercialista ha impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate alla sua iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità fiscale, motivato dalla presenza di debiti erariali non pagati per un totale di € 257.513,94. | La ricorrente ha sostenuto che l’Agenzia delle Entrate non aveva rispettato la procedura amministrativa, omettendo di inviare il preavviso di rigetto, e ha contestato la propria responsabilità per i debiti erariali. | Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego in quanto i debiti erariali impediscono l’iscrizione. La mancata comunicazione del preavviso non ha reso invalido il provvedimento, e la documentazione prodotta dalla ricorrente è stata ritenuta irrilevante. |
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