Dedichiamo questo intervento al bando aperto fino al 31 ottobre a favore delle associazioni di produttori che sostengono spese per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici non agroalimentari. Chi sono i possibili beneficiari? Quali spese sono coperte dal contributo?
Come noto, il decreto direttoriale del 9 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato attuazione alla misura di cui all’articolo 46 (“Contributo per la predisposizione del disciplinare”), comma 2, della Legge quadro del Made in Italy (Legge n. 206 del 27 dicembre 2023) e del decreto 11 giugno 2024.
Il bando oggetto del decreto chiarisce le modalità di partecipazione al contributo riconosciuto alle associazioni di produttori che sostengono spese per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici (sono ammesse le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto).
Si rammenta infatti che a far data dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali.
Le associazioni di produttori potranno pertanto presentare la propria domanda a partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13 del 31 ottobre 2024.
IGP non agroalimentare: di che cosa si tratta
La legge n. 206/2023, con lo scopo di valorizzare e tutelare i prodotti artigianali e industriali tipici ha stabilito che le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica possano adottare disciplinari di produzione.
A tale scopo l’articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ha previsto per le associazioni di produttori con determinati requisiti un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione (le risorse a disposizione per il 2024 ammontano ad euro tre milioni).
Con il decreto direttoriale del 9 luglio 2024, pubblicato dal Mimit, sono state definite le modalità di presentazione della domanda di concessione del contributo, i controlli e le revoche, dopo che il decreto 11 giugno 2024 ne ha specificato i criteri per l’erogazione .
Dal 1° dicembre 2025 sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali e tale titolo di proprietà industriale, valido in tutta l’Unione Europea, estenderà la stessa tutela prevista per le IGP nel settore agroalimentare anche ai prodotti artigianali e industriali.
Quali sono i soggetti beneficiari e requisiti necessari
I soggetti beneficiari del contributo, al momento della presentazione della domanda, devono:
- essere associazioni aventi sede legale in Italia;
- aver depositato il disciplinare di produzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.
Nota: il disciplinare deve contenere i seguenti elementi:- nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico o il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune nella zona geografica definita;
- descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
- delimitazione della zona geografica di produzione;
- elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
- descrizione del metodo di produzione del prodotto e dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
- legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica;
- regole per l’etichettatura del prodotto.
- lo statuto dell’associazione deve prevedere i seguenti punti:
- perseguimento, tra gli scopi sociali, della valorizzazione del prodotto industriale e artigianale;
- possibilità di adesione, in qualsiasi momento, da parte di altri produttori del prodotto designato dall’indicazione geografica;
- attività di elaborazione del disciplinare di produzione;
- attività di controllo interno che garantisca la conformità delle fasi di produzione al disciplinare.
Spese ammesse al Contributo e ammontare dello stesso
Il contributo sostiene le spese per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela deli stessi e riguarda le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto (la data di fatturazione della prima spesa sostenuta non può essere anteriore al 27 dicembre 2023).
Il contributo è concesso nella misura dell’80% delle spese sostenute e valutate ammissibili, fino a un importo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00) per ciascun soggetto beneficiario.
Spese non ammesse al contributo
Sono in ogni caso escluse dal contributo le spese di consulenza professionale:
- prestate da amministratori dell’associazione richiedente;
- in forma di auto-fatturazione.
Presentazione delle domande
È possibile presentare una sola domanda di contributo per ciascun disciplinare depositato e le domande possono essere presentate seguendo il presente iter operativo:
- la domanda deve essere presentata su apposito modello in excel a far data dal 16 settembre 2024 e fino al 31 ottobre 2024 alle ore 13:00;
- la data di presentazione è considerata quella in cui la domanda viene ricevuta tramite PEC (Posta Elettronica Certificata);
- la domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del richiedente e inviata via PEC all’indirizzo bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it;
- le richieste dovranno essere inviate, complete di tutta la documentazione necessaria.
Nota: tra gli allegati sono previsti i seguenti documenti:- statuto, atto costitutivo o altra idonea documentazione da cui risulti il potere di rappresentanza del firmatario della presente domanda nonché il possesso, in capo all’associazione, dei requisiti di cui all’articolo articolo 2, comma 3 del Bando;
- il disciplinare di produzione, contenente gli elementi di cui all’articolo 2, comma 5 del Bando, unitamente alla ricevuta di deposito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del Bando medesimo;
- copia dei titoli e documenti di spesa riportanti nell’oggetto, o nella documentazione commerciale allegata, la descrizione delle specifiche consulenze professionali svolte, nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
- copia del documento di identità;
- specifico modulo di domanda, debitamente compilato, in formato excel;
- in caso di insufficienza dei fondi l’importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto per ogni beneficiario e la somma viene concessa nel rispetto del regolamento de minimis (gli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa non può superare i 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari).
Nota: si rammenta che il modello di domanda in excel prevede che il soggetto firmatario debba autocertificare ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) ai fini dell’ammissione al contributo quanto segue:
- l’Associazione richiedente non ha in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- l’Associazione richiedente non è destinataria di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- l’Associazione richiedente ottempera alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i con particolare riferimento all’art. 3 della citata legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il soggetto firmatario deve inoltre dichiarare quanto segue:-che le spese di consulenza professionale oggetto di contributo non sono state prestate da amministratori del soggetto richiedente e non costituiscono auto-fatturazione;-di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’articolo 10 del Bando e di aver ottemperato ad analogo adempimento nei confronti di fornitori i cui dati saranno acquisiti ai fini della valutazione della domanda di contributo;-di essere disponibile a fornire tutte le precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, nonché per le attività di controllo.
Infine, in caso di concessione del contributo, il legale rappresentante deve provvedere a:
- inviare mediante la PEC bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it, la dichiarazione di riconducibiltà delle fatture elettroniche emesse al CUP che verrà comunicato in fase di concessione del contributo;
- comunicare tempestivamente alla PEC bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it, ogni eventuale variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata che ne costituisce parte integrante;
- comunicare tempestivamente alla PEC bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it, l’eventuale rinuncia al contributo;
- restituire in caso di rinuncia le somme eventualmente già erogate entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione della rinuncia all’agevolazione;
- tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione delle spese sostenute.
L’erogazione del contributo sarà effettuata direttamente sul conto corrente bancario del beneficiario entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta concessione.
NdR: potrebbe interessarti anche…Contributi per prodotti agricoli DOP e IGP: domande in scadenza 3 ottobre 2024
Celeste Vivenzi e Marta Vivenzi
Sabato 26 ottobre 2024
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