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Annullamento atti tributari: la nuova Circolare del Fisco #finsubito prestito immediato


Arrivano importanti chiarimenti dal Fisco sull’esercizio del
potere di autotutela tributaria, alla luce della
nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater
e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente,
introdotti dall’articolo 1, comma 1, lett. m), del d.Lgs. n.
219/2023.

Autotutela tributaria: la Circolare sull’annullamento degli
atti del Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato la
Circolare
del 7 novembre 2024, n. 21/E
, recante le Istruzioni
operative agli Uffici in materia di autotutela tributaria, a
seguito delle novità previste con gli articoli 10-quater e 10-
quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti
appunto dal d.Lgs. n. 219/2023.

La Circolare è così strutturata:

  • Il quadro normativo di riferimento
    • L’evoluzione della disciplina dell’autotutela tributaria
    • L’autotutela obbligatoria ex art. 10 – quater dello Statuto dei
      diritti del contribuente
    • L’autotutela facoltativa ex art. 10 quinquies dello Statuto dei
      diritti del contribuente
  • La presentazione delle richieste di autotutela
    • Le modalità di presentazione della richiesta di autotutela
    • Il contenuto della richiesta di autotutela
  • Lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento
    • Le modalità di svolgimento della fase istruttoria
    • La sospensione amministrativa dell’esecuzione dell’atto
    • La fase decisoria del procedimento di autotutela
    • La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di
      autotutela parziale
  • La responsabilità amministrativo-contabile

Le novità nello Statuto del Contribuente

Come evidenzia il Fisco, il d.Lgs. n. 219/2023 ha:

  • introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle
    ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e
    facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai
    riflessi di queste ultime sulla responsabilità
    amministrativo-contabile dell’amministrazione finanziaria (art.
    10-quater, comma 3);
  • abrogato la disciplina previgente in materia di autotutela
    tributaria e, in particolare, l’articolo 2-quater del D.L. n.
    564/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
    656/1994.

Considerate proprio le novità introdotte da queste disposizioni,
che vanno coordinate con le regole del contenzioso tributario, il
d.Lgs. n. 220/2023 ha inserito nell’elenco degli atti
impugnabili:

  • il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei
    casi previsti dall’articolo 10-quater;
  • il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi
    previsti dall’articolo 10-quinquies, stabilendo, altresì, che il
    ricorso avverso il rifiuto tacito può essere proposto dopo il
    novantesimo giorno dalla domanda di autotutela.

Il Fisco segnala che con l’introduzione della nuova disciplina
dell’autotutela è stato inserito nel d.Lgs. n. 472/1997 l’articolo
17-bis, rubricato “Definizione agevolata delle sanzioni in caso di
autotutela parziale”.

Cos’è l’autotutela obbligatoria

Scendendo nel dettaglio della normativa, la Circolare evidenzia
come l’articolo 10-quater, al comma 1nel regolare l’autotutela
obbligatoria, elenchi al comma 1 una serie di «casi di manifesta
illegittimità» (considerati tassativi) che, qualora si verifichino,
impongono all’Agenzia di procedere, in tutto o in parte,
all’annullamento degli atti di imposizione o alla rinuncia alla
stessa.

Essi sono:

  • a) errore di persona;
  • b) errore di calcolo;
  •  c) errore sull’individuazione del tributo;
  • d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
    dall’amministrazione finanziaria;
  • e) errore sul presupposto d’imposta;
  • f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente
    eseguiti;
  • g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre
    i termini ove previsti a pena di decadenza.

Inoltre il Fisco deve esercitare il potere di autotutela quando
si presentano i vizi tassativamente elencati, a condizione che essi
determinino una chiara illegittimità dell’atto o dell’imposizione
stessa.

L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza
passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria,
nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per
mancata impugnazione»

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L’autotutela facoltativa

Diverso il caso previsto dall’art. 10-quinquies, secondo cui in
presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non inclusi tra le
fattispecie indicate al comma 1 dell’articolo 10-quater, l’Agenzia
può comunque procedere all’annullamento dell’atto, tin via
discrezionale.

Proprio per questo, non sussiste l’obbligo da parte
dell’Amministrazione finanziaria di rispondere a istanze che
riguardano questioni già affrontate durante il contraddittorio.

Presentazione della richiesta e istruttoria

La richiesta di autotutela deve essere presentata all’Ufficio
che ha emesso l’atto per cui si richiede l’annullamento. L’istanza
deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne
l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite,
ad esempio, l’utilizzo dei servizi telematici
(accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite PEC o in
alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo
sportello.

Qualora il contribuente presenti la richiesta a un Ufficio non
competente, quest’ultimo è tenuto a trasferirla tempestivamente
all’Ufficio competente, informando il contribuente.

Per quanto riguarda l’istruttoria, la Circolare conferma il
potere dell’Ufficio di sospendere gli effetti dell’atto
contestato
qualora questo risulti illegittimo o infondato,
al fine di evitare al contribuente eventuali conseguenze dannose
derivanti dall’esecutività dell’atto.

Responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari

Infine, con riferimento alla responsabilità
amministrativo-contabile nell’esercizio dell’autotutela, nell
Circolare si specifica che sia per l’autotutela obbligatoria che
per quella facoltativa, la responsabilità del funzionario
si limiti ai casi di dolo, escludendo quindi
quelli di colpa grave.

 





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