Scatta subito la revoca della patente a chi è stato condannato per guida in stato d’ebbrezza con l’aggravante di aver causato un incidente stradale. E ciò benché la pena principale sia sospesa con la condizionale. Fa bene il giudice dell’esecuzione a escludere che la sospensione possa essere estesa alla sanzione accessoria sul rilievo che la revoca del permesso di condurre veicoli ha anche finalità preventive per chi si è messo alla guida con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro. Il tutto nonostante la Consulta abbia stabilito che ha connotazioni sostanzialmente punitive, ad esempio, la revoca della patente disposta in condanne per omicidio o lesioni stradali. Così la Corte di cassazione penale, sez. prima, nella sentenza n. 39711 del 29-10-2024.
Misure penali
Niente da fare per il condannato, che pure ha ottenuto il beneficio della condizionale sulla condanna a otto mesi di arresto e 4 mila euro di ammenda. Ha ragione il giudice dell’esecuzione quando conferma l’esecutività per la revoca della patente osservando che la sanzione accessoria di cui all’articolo 186, comma 2-bis, Cds ha conservato la natura preventiva anche dopo la sentenza costituzionale 24/04/2021, n. 68. In base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, invero, hanno natura convenzionalmente penale le misure che vietano la guida di veicoli per un lasso di tempo significativo; il tutto anche se nel diritto interno sono configurate come sanzioni amministrative che servono a garantire la sicurezza stradale.
Parificazione esclusa
Il fatto che si riconosca natura penale alla sanzione accessoria di cui all’art. 222, comma secondo, Cds non consente tuttavia di estendere la disciplina della sospensione condizionale della pena alla revoca della patente di cui all’articolo 186, comma 2-bis Cds. Intanto un conto è l’omicidio stradale (o le lesioni) e un altro è la guida in stato d’ebbrezza: le norme hanno una diversità strutturale oltre che funzionale e non c’è una traslazione automatica delle rispettive prescrizioni. Poi l’assimilazione delle sanzioni amministrative «punitive» alle sanzioni penali ha comportato l’estensione alle prime di larga parte dello «statuto costituzionale» delle seconde, ma non anche una totale parificazione delle rispettive discipline: pesa la mancata coincidenza delle funzioni perseguite. Le sanzioni amministrative, per la Consulta, sono talvolta più severe di quelle penali laddove hanno anche istanze preventive e non ci sono istituti che ne evitano la concreta esecuzione come la condizionale.
Prognosi insufficiente
Secondo il collegio, dunque, risulta più coerente con il sistema, e con le stesse disposizioni della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti umani, sottoporre all’esecuzione di una sanzione amministrativa, caratterizzata anche da finalità preventive, chi ha causato un incidente stradale dopo aver bevuto troppo, anche di fronte a una prognosi positiva rispetto a una sua futura astensione da comportamenti penalmente rilevanti.
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