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È legittimo il ribasso pari al 100% delle spese e oneri accessori nell’ambito di un affidamento di servizi di ingegneria e architettura che non eroda in maniera significativa la componente del “compenso professionale”.
È la conclusione a cui giunge il TAR del Lazio con la sentenza n. 20274 del 14 novembre 2024 accogliendo il ricorso di un RTI contro il provvedimento di aggiudicazione di un affidamento soprasoglia di servizi di architettura e ingegneria.
Il bando prevedeva, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico riferito esclusivamente all’importo delle spese ed oneri accessori, (comprensivo del relativo importo destinato alle sole indagini e prove, esclusa manodopera ed oneri della sicurezza relativi alle sole indagini e prove, non assoggettati a ribasso), al netto dell’iva e degli oneri previdenziali.
Il ricorrente, dopo aver chiesto chiarimenti sul ribasso applicabile, ha proposto un ribasso del 100% sulla base dei criteri indicati dalla SA, che però ha ugualmente ritenuto l’offerta non conforme.
Spiega il TAR che, in base alla nuova disciplina dell’anomalia di cui all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, nei contratti sopra soglia le stazioni appaltanti valutano “la congruità dell’offerta sulla base di elementi specifici”, e che questi debbono essere individuati nel bando di gara. Tuttavia, è da rilevare che, nel caso in esame, l’elemento specifico, sulla base del quale è stata effettuata la verifica dell’anomalia, ovvero il compenso del professionista, è previsto dalla legge.
Richiamando la sentenza 483/2024 del TAR Calabria, si conviene sul principio secondo cui il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è la sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle tabelle ministeriali ed esso costituisce un presidio idoneo a scongiurare i rischi di ribasso eccessivo.
E infatti un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del “compenso professionale”, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto, potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione”.
Pertanto il TAR ha accolto il ricorso poiché l’offerta della ricorrente appare in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale, che permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori” ma non il “compenso”, non ravvisandosi alcun vincolo normativo che possa impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulle voci cui la stessa stazione appaltante permetteva il ribasso.
Infatti, l’offerta in questione si è attenuta alle indicazioni della stazione appaltante sulle somme ribassabili, avendo operato il ribasso sulle c.d. voci accessorie e non sul compenso, mentre, la Stazione appaltante non ha dimostrato che questo ribasso intaccasse l’equo compenso.
Leggi l’approfondimento “Equo compenso e appalti pubblici: le regole per le gare di progettazione“
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/equo-compenso-dai-giudici-lennesima-conferma-alla-legittimita-del-ribasso-sulle-spese/
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