Come funziona l’accordo tra le aziende, le società che emettono i buoni pasto e le aziende titolari degli esercizi convenzionabili?
Lavoratrici e lavoratori dipendenti che ricevono dal datore di lavoro i buoni pasto come strumento di integrazione al reddito possono utilizzarli per acquistare pasti o prodotti alimentari.
I titolari degli esercizi convenzionabili devono però aver stipulato con le società di emissione di buoni particolari accordi per assicurare il servizio ai clienti.
A disciplinare gli accordi che devono essere stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili è il decreto interministeriale MISE n. 122/2017.
Come indicato all’articolo 5 del decreto 122, tali accordi devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:
- la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- l’indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell’utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi (è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell’aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente);
- l’indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati (ai termini di pagamento si applicano le disposizioni del Dlgs n. 231/2002, come modificato dal Dlgs n. 192/2012);
- l’indicazione del termine, non inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l’esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
- l’indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi compresi quelli per l’espletamento di servizi aggiuntivi offerti.
Ad ogni modo, gli accordi devono contemplare un’offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della società che emette i buoni di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi.
Gli accordi, inoltre, non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.
Per quanto riguarda la stipula, devono essere redatti e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.
Ai fini della partecipazione alle gare e della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, inoltre, nell’ambito dei contratti di convenzionamento possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all’oggetto principale della gara e abbiano un’oggettiva e diretta connessione intrinseca con l’oggetto della gara.
Viene, infine, vietato l’addebito agli esercenti convenzionati di costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.
Resta comunque ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.
Come precisato al comma 10 del citato articolo 5, in caso di mancato convenzionamento per la non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l’applicabilità (se sussistano i presupposti) degli articoli 1341 e 2598, comma 1, numero 3, del codice civile.
Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.
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