Il diritto di accesso agli atti è un principio fondamentale della trasparenza amministrativa che permette ai cittadini di consultare la documentazione agli atti delle pubbliche amministrazioni. La sentenza del Consiglio di Stato n. 8848/2024 affronta la legittimità dell’accesso agli atti in ambito di contenzioso, ribadendo il diritto di un soggetto non aggiudicatario di controllare il rispetto dei requisiti da parte del concorrente vincitore.
Diritto di accesso agli atti: cos’è e come funziona
Il diritto di accesso agli atti è un principio essenziale che regola la trasparenza amministrativa, consentendo la consultazione e la richiesta di copie della documentazione in possesso delle pubbliche amministrazioni. Questa prerogativa è disciplinata dal codice degli appalti (DLGS 36/2023) con lo scopo di promuovere la trasparenza, la partecipazione e il monitoraggio delle attività della pubblica amministrazione e contribuendo così a prevenire eventuali abusi.
Esistono tre tipologie di accesso agli atti:
- l’accesso strumentale, disciplinato dalla legge 241 del 1990, riguardante il diritto di visione di documenti, dati e informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni;
- l’accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5 comma 1 DLGS 33 del 2013, che consente a chiunque di accedere agli atti amministrativi senza specificare un interesse diretto;
- l’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5 comma 2 del DLGS 33 del 2013, che permette l’accesso a documenti e informazioni pubbliche.
Inoltre secondo l’art. 23 della legge 241/90 il diritto di accesso agli atti si esercita nei confronti di:
- delle pubbliche amministrazioni (PA);
- delle aziende autonome e speciali;
- degli enti pubblici;
- dei gestori di pubblici servizi.
In particolare il diritto di accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del DlGS 36/2023.
L’art. 35 del DLGS 36/2023 chiarisce che le stazioni appaltanti devono garantire l’accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, con l’acquisizione diretta di dati e informazioni disponibili sulle piattaforme. Rispetto al precedente codice, ora è chiaramente indicato che l’accesso agli atti deve avvenire in modalità digitale.
L’art. 36 del DLGS 36/2023 sottolinea la trasparenza e le modalità di comunicazione dell’aggiudicazione di una gara, infatti l’operatore economico aggiudicatario e i verbali di gara sono resi disponibili sulla piattaforma digitale a tutti i candidati non esclusi, insieme alle offerte dei primi cinque classificati e alla comunicazione dell’aggiudicazione.
Il codice appalti al medesimo articolo evidenzia la possibilità da parte delle PA di prendere decisioni in merito alle richieste di oscuramento delle offerte, decisioni che possono essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione. Se la stazione appaltante giudica infondate le ragioni di segretezza, non è consentita l’ostensione delle parti oscurate fino al termine relativo all’impugnazione e, nel caso di rigetti ripetuti delle istanze di oscuramento, l’ANAC può irrogare sanzioni a seguito di ricorso. Il ricorso che va fissato in camera di consiglio con termini abbreviati e deciso nella stessa udienza. Queste procedure si applicano anche agli eventuali giudizi di impugnazione.
A chiarire alcune questioni particolari sull’accesso agli atti è la sentenza del Consiglio di Stato n. 8848/2024.
La legittimità dell’accesso agli atti in caso di controversie
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8848/2024, ha esaminato il ricorso presentato dalla società ricorrente, in merito a una procedura di gara gestita dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad. La questione centrale riguardava l’accesso agli atti da parte della società controparte per tutelare la propria posizione giuridica in un contesto di inadempimento contrattuale.
Il 30 marzo 2021, l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha indetto una procedura selettiva per l’esternalizzazione dei servizi legati al rilascio dei visti per l’Italia. La lex specialis stabiliva che l’aggiudicatario dovesse iscriversi nel registro delle imprese del Pakistan o costituire una società di diritto locale entro 120 giorni dalla stipula del contratto e la mancata conformità a questo obbligo avrebbe portato alla risoluzione automatica del contratto stesso.
Dopo che la società ricorrente è stata dichiarata vincitrice della gara, la società controparte ha richiesto l’accesso alla documentazione relativa alla costituzione della società locale da parte della società ricorrente, sostenendo che ciò fosse necessario per tutelare il proprio interesse legale.
L’Ambasciata ha respinto la richiesta della società controparte, la quale ha impugnato la decisione presso il Tar del Lazio, il quale ha accettato il ricorso, motivando che l’istanza di accesso fosse legittimata da un interesse concreto e attuale, sottolineando che l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese era un requisito essenziale collegato alla risoluzione del contratto e che, quindi, non poteva essere considerato un interesse meramente esplorativo.
Inoltre la richiesta di accesso non si limitava a un’inchiesta generica, ma era volta a ottenere documentazione specifica necessaria per valutare l’adempimento dell’aggiudicatario.
La società ricorrente, non accettando la decisione del Tar, ha presento appello al Consiglio di Stato, contestando sia l’interpretazione del diritto all’accesso agli atti da parte della società controparte sia il riconoscimento del suo interesse legittimo, sostenendo che la società controparte non avesse evidenziato alcun indizio di inadempimento che potesse giustificare la richiesta di accesso.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società ricorrente, riaffermando i principi stabiliti nella precedente sentenza del Tar e confermando che la società controparte in quanto seconda classificata, aveva un interesse legittimo a chiedere accesso agli atti, mirante a verificare eventuali inadempimenti da parte della società aggiudicataria.
La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un caso esemplare in merito al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti non vincitori relativamente ad una gara d’appalto pubblica, sottolineando l’importanza della trasparenza nel processo amministrativo, nel diritto da parte dei soggetti coinvolti di verificare il rispetto delle norme contrattuali da parte degli aggiudicatari.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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