Nel caso delle piccole società di capitali gli utili extra-contabili si presumono distribuiti ai soci: l’analisi della Corte di Cassazione
In caso di società a ristretta base societaria, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali.
Tale presunzione può essere superata solo se il socio dimostri che i maggiori ricavi accertati non siano stati fatti oggetto di distribuzione ma siano stati, invece, accantonati o reinvestiti dalla società, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili.
Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 29289 del 2024.
Utili extra contabili e accertamento presuntivo: la posizione della Corte di Cassazione
Il procedimento segue all’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del socio di una società a ristretta base societaria, a cui l’Ufficio finanziario maggiori ricavi non contabilizzati, imputati pro-quota al ricorrente.
Il ricorso è giunto sin dinanzi alla CTR che, a conferma della decisione di primo grado, rigettava l’appello proposto dal contribuente, che opponeva quindi ricorso in cassazione.
In sede di legittimità i giudici hanno ribadito che, in presenza di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati operi la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
Si è infatti affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio, trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nel corso dello stesso esercizio annuale.
Tale presunzione, fondata sul disposto dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, induce all’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
L’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, che può essere superato solo se il socio dimostri che gli utili non siano a lui pervenuti perché accantonati o reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili.
Sulle base di tali consolidate argomentazioni il ricorso del contribuente è stato rigettato, con condanna alle spese.
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