Forfettari: l’aliquota agevolata del 5% è utilizzabile solo da coloro che “ab origine” iniziano un nuova attività in regime a forfait.
Niente aliquota ridotta a 5% quindi per coloro che pur nel quinquennio di start up, quello previsto per la fruizione dell’agevolazione (ovvero l’aliquota del 5% invece dell’ordinaria al 15%), hanno iniziato l’attività con altri regimi fiscali per poi transitare nel forfettario.
Questa è l’interpretazione fornita dall’agenzia delle entrate nella risposta n. 226/2024 pubblicata lo scorso 22 novembre 2024 ed avente ad oggetto la possibilità per i contribuenti forfettari di utilizzare l’aliquota agevolata al 5% in caso di passaggio dal regime ordinario al regime a forfait.
Il 5% solo alle attività nate in forfettario
Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’articolo 1 comma 65 della legge 190/2014 (che ha introdotto e disciplina il regime forfettario), il legislatore, al fine di favorire l’avvio di nuove attività, ha concesso ai contribuenti che utilizzano il regime a forfait, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’applicazione di un aliquota agevolata del 5% rispetto all’ordinaria del 15% (al ricorrere di determinate condizioni).
Nell’interpello, sulla corretta applicazione dell’agevolazione, un contribuente che aveva iniziato una nuova attività in regime semplificato non potendo applicare da subito al forfettario per una causa di esclusione (nello specifico quella di cu cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 190/2014), aderendo poi al regime a forfait dal secondo anno di attività, chiedeva all’agenzia delle entrate la conferma di poter utilizzare l’aliquota ridotta al 5% per i restanti 4 periodi d’imposta previsti dalla normativa poc’anzi citata (fino al compimento del quinquennio di attività).
La risposta dell’agenzia delle entrate è negativa
Secondo l’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria del citato comma 65, la previsione dell’aliquota agevolata sarebbe infatti tesa esclusivamente a favorire coloro che iniziano una nuova attività applicando “ab origine” il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva).
In parole povere l’attività deve nascere in regime forfettario altrimenti in contribuente non può fruire dell’aliquota agevolata per l’intero quinquennio.
Prosegue l’agenzia delle entrate infatti sottolineando che coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario, anche per effetto della presenza di una causa di esclusione dal regime forfettario, e successivamente ma sempre all’interno del quinquennio di start up agevolabile, passano poi al regime a forfait continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 5%.
Va detto che l’articolo 1 comma 65 della legge 190/2014 non prevede quanto indicato dall’agenzia delle entrate ovvero che la nuova attività deve “nascere” in regime forfettario per avere diritto (il contribuente) al quinquennio con l’aliquota agevolata del 5%, limitandosi la disposizione a disciplinare poi solo quando è considerabile effettivamente “nuova” una attività.
Inoltre, qualora volessimo interpretare la norma con la rigidità dell’agenzia delle entrate, l’impossibilità di applicare l’aliquota ridotta per tutto il quinquennio sarebbe al massimo comprensibile se relegata ai casi in cui il contribuente per scelta abbia fatto nascere l’attività in regime ordinario e non invece quando sia costretto avendo le vie del forfettario per il primo anno precluse per la presenza di una delle molteplici cause di esclusione previste dal regime.
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