Il 20 novembre 2024, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3888, fornendo dettagli operativi sull’esonero contributivo destinato ai datori di lavoro che assumono beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Questa misura, introdotta dal Decreto-Legge n. 48/2023, mira a incentivare l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio economico e sociale.
L’esonero contributivo è una buona opportunità sia per i datori di lavoro, che possono beneficiare di una riduzione dei costi previdenziali, sia per i lavoratori, che vedono aumentare le possibilità di occupazione stabile. Vediamo quindi come funziona, le modalità di accesso e le condizioni per usufruire di questo incentivo.
Come funziona l’esonero contributivo
L’esonero contributivo si applica ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari di ADI o SFL con le seguenti modalità:
- Assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato: esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi, con un limite annuo di 8.000 euro.
- Assunzioni a tempo determinato o stagionale: esonero del 50% dei contributi previdenziali per un massimo di 12 mesi, con un limite annuo di 4.000 euro.
- Trasformazione da tempo determinato a indeterminato: esonero totale (100%) dei contributi dalla data di trasformazione per un massimo di 12 mesi, con un limite annuo di 8.000 euro.
È importante notare che l’esonero si applica esclusivamente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, escludendo premi e contributi dovuti all’INAIL. Inoltre, l’importo massimo complessivo dell’esonero non può superare i 24 mesi.
Presentazione della domanda
Per accedere all’esonero, i datori di lavoro devono compilare il modulo online “Esonero SFL-ADI” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” sul sito dell’INPS. Il percorso da seguire è: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti”.
Nella domanda, è necessario fornire le seguenti informazioni:
- Dati del lavoratore assunto e indicazione della misura di sostegno percepita (ADI o SFL).
- Codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro.
- Retribuzione lorda mensile media del lavoratore, inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima.
- Percentuale di part-time, se applicabile.
- Aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
- Eventuale mediazione da parte di un’agenzia per il lavoro o ente autorizzato.
Verifiche e autorizzazione dell’INPS
Dopo la presentazione della domanda, l’INPS effettua le seguenti verifiche:
- Esistenza del rapporto di lavoro: controllo dell’effettiva instaurazione del rapporto tramite la banca dati delle comunicazioni obbligatorie.
- Percezione della misura di sostegno: verifica che il lavoratore sia beneficiario di ADI o SFL alla data di assunzione.
- Calcolo dell’incentivo: determinazione dell’importo massimo del beneficio, basato sull’aliquota contributiva indicata.
- Copertura finanziaria e de minimis: verifica della disponibilità delle risorse finanziarie e del rispetto dei limiti previsti dal regime de minimis.
Solo dopo l’esito positivo di queste verifiche, l’INPS autorizza il datore di lavoro a fruire dell’esonero.
DURC obbligatorio per la fruizione dell’esonero contributivo
L’esonero viene fruito mediante conguaglio nelle denunce contributive, secondo le indicazioni fornite dall’INPS. È fondamentale che i datori di lavoro rispettino le condizioni previste per l’accesso all’incentivo, tra cui:
- Regolarità contributiva.
- Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro.
In caso di licenziamento del lavoratore per giusta causa o giustificato motivo nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’importo dell’esonero già fruito.
Contributi per l’attività di mediazione
Il decreto prevede un incentivo economico per le agenzie per il lavoro o gli enti che svolgono attività di mediazione per l’assunzione dei beneficiari di ADI o SFL. Questo contributo è calcolato in percentuale rispetto all’esonero contributivo riconosciuto al datore di lavoro:
- Per attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro: 30% dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro, fino a 2.400 euro per contratti a tempo indeterminato e fino a 1.200 euro per contratti a tempo determinato o stagionale.
Per ricevere il contributo, l’agenzia o l’ente deve essere indicato dal datore di lavoro nella domanda di esonero.
Riassumendo…
- Chi può accedere: datori di lavoro privati che assumono beneficiari di ADI o SFL.
- Tipologie di esonero:
- 100% per assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato (massimo 8.000 euro l’anno).
- 50% per assunzioni a tempo determinato o stagionale (massimo 4.000 euro l’anno).
- 100% in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
- Durata massima: 12 mesi, estendibile fino a 24 mesi complessivi.
- Esclusioni: non include premi e contributi INAIL.
- Come fare domanda: attraverso il modulo “Esonero SFL-ADI” sul Portale delle Agevolazioni INPS.
- Condizioni obbligatorie:
- Regolarità contributiva e rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali sul lavoro.
- Sanzioni: restituzione dell’esonero in caso di licenziamento non giustificato entro 24 mesi.
- Incentivi per le agenzie per il lavoro: fino al 30% dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro.
Questa opportunità è un’occasione preziosa per le aziende che vogliono contribuire alla costruzione di un mercato del lavoro più inclusivo, con vantaggi economici significativi per entrambe le parti. Qui trovi tutte le informazioni utili.
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