Con la risposta n. 225/2024 l’Agenzia delle Entrate interviene a fornire chiarimenti rispetto alla tassazione agevolata applicabile all’indennità di buonuscita dei dipendenti statali prevista dall’ art. 24 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 recante “ Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni “ , convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
La norma prevede un’agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici, di cui all’ art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2018. L’agevolazione consiste in una riduzione dell’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del TUIR , crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all’erogazione dell’indennità medesima. L’ aliquota agevolata trova applicazione all’imponibile sino a 50.000 euro, indipendentemente dall’ importo complessivo del trattamento di fine servizio.
Il contribuente chiede quindi delucidazioni in merito :
1. all’ operatività del limite dei 50mila euro di imponibile su cui riconoscere il beneficio in caso di pagamento rateale sulla singola rata o sulla somma totale delle stesse ;
2. alla possibile estensione della detassazione ai trattamenti di fine rapporto (Tfr), maturati dai dipendenti al momento di cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il primo dei due quesiti l’Agenzia delle Entrate precisa che la soglia dei 50.000 euro è riferibile all’imponibile fiscale complessivo indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate oltre che dall’importo complessivo del trattamento di fine servizio.
In relazione al secondo quesito, l’ Agenzia fa notare che la norma ha espressamente previsto la parziale detassazione esclusivamente per il TFS, senza fare alcun riferimento al TFR. Pertanto, si ritiene che tale regime non possa trovare applicazione alle ipotesi di erogazione del TFR.
Su quest’ultimo punto, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, le norme agevolative di carattere fiscale posseggono carattere eccezionale e, pertanto, richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (ex multis Cass. sent. n. 2925/2013; ord. n. 24045/2020).
Fonte: Entrate
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