Tra le numerose novità introdotte al sistema della riscossione delle imposte dal D.Lgs. 110/2024, figura anche l’implementazione delle fattispecie di atti impo-esattivi, ovvero degli atti attraverso i quali si realizza la c.d. concentrazione della riscossione nell’accertamento.
Si tratta di una novità molto importante, sulla quale i contribuenti dovranno prestare le dovute attenzioni.
Su questa novità e sulle altre che riguardano la riscossione e le sanzioni tributarie, si concentreranno le attenzioni del 7° incontro del master breve di Euroconference: “Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma”.
In aderenza alle previsioni contenute nella L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), il D.Lgs. 110/2024 ha, dunque, esteso il perimetro degli atti ai quali si rende applicabile la disciplina prevista nell’articolo 29, D.L. 78/2010, relativamente alla concentrazione della riscossione nell’accertamento.
Il novero degli atti che diventano impo-esattivi per effetto delle nuove disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 110/2024, è piuttosto esteso e riguarderà:
- gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati per compensazione;
- gli avvisi e gli atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all’articolo 38-bis, comma 1, lettera g), D.P.R. 600/1973;
- atti di irrogazione di sanzioni per violazioni di norme tributarie, di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, D.Lgs. 472/1997;
- gli avvisi di rettifica e di liquidazione, di cui agli articoli 52 e 72, D.P.R. 131/1986 e all’articolo 34, D.Lgs. 346/1990;
- gli avvisi di accertamento e di liquidazione, di cui all’articolo 35, D.Lgs. 346/1990;
- gli avvisi di rettifica e di liquidazione, di cui alla L. 1216/1961;
- gli avvisi di liquidazione dell’imposta e di irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti e imposta di bollo;
- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche erariali e addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011 (c.d. super-bollo).
Per effetto delle suddette novità l’ambito applicativo della normativa sugli atti impo-esattivi che, fino ad oggi era rimasto sostanzialmente limitato agli avvisi relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, all’Iva e agli atti relativi a tutte le entrate comunali, si amplia dunque in maniera esponenziale.
Attraverso tale ampliamento, il legislatore delegato ha recepito le linee di indirizzo della delega con le quali si prevedeva espressamente il progressivo superamento della riscossione tramite lo strumento del ruolo.
Com’è noto, attraverso gli atti impo-esattivi si riuniscono, in unico atto, le funzioni impositive, il titolo esecutivo e il precetto; inoltre, grazie alla concentrazione della riscossione si ottengono importanti semplificazioni degli iter procedimentali, riducendo i tempi intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento, ed i conseguenti rischi di errori.
Il sistema degli atti impo-esattivi prevede, inoltre, una tempistica decisamente più veloce per l’avvio del recupero coattivo degli importi rispetto al sistema della riscossione a mezzo ruolo, poiché gli importi indicati nell’atto sono già affidati all’Agenzia delle entrate – Riscossione per l’esecuzione forzata, da avviarsi entro un termine mobile variabile tra i 270 ed i 360 giorni.
Nel caso della riscossione tramite il sistema del ruolo la procedura di recupero coattivo degli importi può essere, invece, avviata solo al decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento che presuppone, ovviamente, che sia stato preventivamente notificato l’atto impositivo e formato il ruolo stesso.
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