La Corte di Giustizia Tributaria di Lecce ha rinviato alla Cassazione una questione cruciale sull’applicabilità della proroga dei termini introdotta dal “Decreto Cura Italia”.
Il caso mira a chiarire se la sospensione di 85 giorni si estenda anche alle annualità successive al 2020, con implicazioni rilevanti per la gestione delle entrate tributarie locali e nazionali.
Rinvio pregiudiziale alla Cassazione: la Corte chiamata a decidere sulla proroga Covid per gli accertamenti
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce di rinviare alla Cassazione una questione interpretativa legata alla normativa emergenziale Covid-19 rappresenta un passaggio cruciale nel panorama giuridico italiano; l’oggetto del contendere è l’applicabilità della proroga di 85 giorni alle attività degli enti impositori, introdotta dall’art. 67 del “Decreto Cura Italia”.
In particolare, il rinvio pregiudiziale mira a chiarire se la sospensione temporanea di 85 giorni operi esclusivamente per gli atti con scadenza entro il 2020, oppure si estenda a tutte le annualità accertabili nel 2020, ancora “aperti” nel 2020, con effetti a cascata. La risposta della Cassazione avrà implicazioni profonde non solo per il caso in esame, ma anche per una vasto numero di procedimenti pendenti.
Il contesto normativo: la proroga dei termini durante l’emergenza Covid
L’art. 67 del D.L. n. 18/2020, noto come “Decreto Cura Italia”, ha introdotto misure di sospensione dei termini per le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso degli enti impositori, stabilendo un blocco temporaneo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
In particolare, il quarto comma dello stesso articolo estende l’applicabilità della sospensione ai termini di prescrizione e decadenza, rinviando alle disposizioni previste dall’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina le sospensioni dovute ad eventi eccezionali.
Tuttavia, il testo normativo non chiarisce espressamente se la proroga di 85 giorni debba applicarsi esclusivamente alle annualità in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti anche sulle annualità successive.
Questo vuoto interpretativo ha generato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, alimentando decisioni discordanti nei tribunali tributari di merito.
Giurisprudenza contrapposta: posizioni a confronto
Le corti tributarie di merito hanno adottato orientamenti divergenti, suddividendosi in due principali correnti interpretative.
Orientamento restrittivo
Secondo questa linea, la proroga di 85 giorni opera esclusivamente per le annualità i cui termini decadenziali scadevano entro il 31 dicembre 2020. Tale interpretazione si fonda sulla ratio della norma, finalizzata a fronteggiare le difficoltà operative degli enti impositori durante il periodo emergenziale, senza però creare effetti dilatatori ingiustificati per gli anni successivi.
Sentenze emblematiche di questa posizione includono quelle della Corte Tributaria di Milano (sentenza n. 1186/2023) e della Corte di Taranto (sent. n. 1239/2024), che hanno escluso espressamente l’applicabilità della proroga per annualità non scadute entro il 2020.
Orientamento estensivo
Al contrario, altre corti ritengono che la proroga si applichi a tutte le annualità accertabili nel 2020, incluse quelle i cui termini di decadenza si sarebbero originariamente conclusi negli anni successivi.
Questa interpretazione si basa sul rinvio normativo all’ 12 del D.Lgs. n. 159/2015, ritenuto applicabile senza limiti temporali. Tra le pronunce favorevoli a questa tesi si annoverano quelle della Corte di Catania (sentenza n. 7859/2023) e di Caltanissetta (sentenza n. 343/2024), che hanno argomentato l’estensione degli effetti della proroga a tutte le attività ancora pendenti durante il periodo di sospensione.
Il rinvio alla Cassazione: motivi e significato
La Corte di Giustizia Tributaria di Lecce, preso atto del contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto necessario adire la Suprema Corte con un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis codice procedura civile. Questo strumento consente al giudice di merito di sollevare una questione esclusivamente di diritto che presenti gravi difficoltà interpretative e sia necessaria per la definizione del giudizio.
Nella motivazione del rinvio, la Corte di Lecce ha evidenziato tre punti chiave:
- Necessità della risoluzione per il caso specifico
La decisione sull’applicabilità della proroga è essenziale per stabilire la tempestività o la tardività dell’attività accertativa dell’ente impositore. Una conferma dell’estensione della proroga renderebbe l’atto legittimo, mentre un’interpretazione restrittiva ne comporterebbe la nullità. - Gravi difficoltà interpretative
L’evidente contrasto tra le decisioni dei giudici di merito e l’assenza di un pronunciamento della Cassazione hanno creato un vuoto interpretativo che necessita di un chiarimento definitivo. - Implicazioni generalizzate
La questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, riguardando non solo casi locali ma anche controversie relative ad altre entrate tributarie. Una pronuncia uniforme della Cassazione permetterebbe di risolvere molte controversie pendenti, riducendo il contenzioso e garantendo certezza del diritto.
Implicazioni per il sistema tributario
La decisione della Cassazione avrà effetti potenzialmente dirompenti per il contenzioso tributario italiano. La conferma dell’orientamento estensivo potrebbe ampliare i margini di azione degli enti impositori, legittimando attività di accertamento che si estendono ben oltre i termini ordinari.
Al contrario, l’adozione della linea restrittiva tutelerebbe maggiormente i contribuenti, limitando gli effetti della proroga agli stretti limiti temporali dell’emergenza.
Conclusione: un passaggio cruciale per la nomofilachia
Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione si colloca in un momento cruciale per il diritto tributario italiano, evidenziando l’importanza di strumenti volti a garantire l’uniformità interpretativa. La pronuncia della Suprema Corte non solo risolverà il caso specifico, ma definirà un principio di diritto vincolante che contribuirà a ridisegnare i confini del potere impositivo degli enti pubblici nel contesto post-pandemico.
La decisione sarà particolarmente significativa per il futuro delle controversie tributarie, fornendo una guida chiara a giudici, enti impositori e contribuenti.
Fonte: CGT di 1° grado di Lecce, Sentenza n. 24246/2024.
NdR: potrebbero interessarti anche…
Proroga dei termini di accertamento e riscossione
Redazione
Mercoledì 27 novembre 2024
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui