DETTAGLI DELLA COPERTURA
Di seguito gli elementi essenziali che definiscono la copertura assicurativa:
Soggetti assicurati
L’obbligo riguarda:
- Imprese con sede legale in Italia;
- Imprese straniere con una stabile organizzazione in Italia.
Beni assicurati
La copertura riguarda le immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa, tra cui:
- Terreni: superfici con differenti caratteristiche geografiche;
- Fabbricati: strutture edili, opere murarie, impianti interni ed esterni (elettrici, idrici, di riscaldamento e condizionamento), inclusi accessori come cancelli e recinzioni;
- Impianti e macchinari: attrezzature, macchine e impianti per l’attività aziendale, inclusi dispositivi elettronici e a controllo numerico;
- Attrezzature industriali e commerciali: utensili, mezzi di sollevamento, imballaggio e trasporto non registrati al P.R.A.
Eventi coperti
Devono essere coperti i seguenti eventi naturali:
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- Terremoti e frane.
I fenomeni correlati verificatisi entro 72 ore dal primo evento sono considerati un unico sinistro.
Premio assicurativo
Il premio è calcolato in base a:
- Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
- Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- Misure preventive adottate dall’impresa.
Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.
Scoperto a carico dell’assicurato
Fino a 30 milioni di euro: scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile.
Oltre 30 milioni di euro: la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.
Massimali di indennizzo
Fino a 1 milione di euro: indennizzo pari alla somma assicurata.
Tra 1 e 30 milioni di euro: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata.
Oltre 30 milioni di euro: massimale definito liberamente.
Per i terreni, la copertura è offerta “a primo rischio assoluto”, con massimali proporzionati alla superficie.
La copertura assicurativa “a primo rischio assoluto” prevede che, in caso di sinistro, l’assicuratore indennizzi l’assicurato fino al massimale concordato in polizza, senza considerare il valore totale dei beni assicurati. Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l’assicurazione coprirà i danni fino all’importo massimo stabilito, evitando l’applicazione della regola proporzionale.
Per le polizze fino a 1 milione di euro stipulate in forma collettiva o tramite convenzioni, è prevista la classificazione in classi di rischio con massimali differenziati in base alle specifiche esigenze di copertura.
Accesso a contributi pubblici
Le imprese che non avranno stipulato un’assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali.
Disposizioni transitorie
Le polizze esistenti dovranno adeguarsi alle nuove regole entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Eventuali revisioni delle tariffe assicurative, causate da un evento catastrofale prima della scadenza, dovranno essere effettuate entro 30 giorni.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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