L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 55 del 26 novembre 2024, ha istituito i codici tributo che dovranno utilizzare le banche, le assicurazioni e gli intermediari, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle ulteriori sei rate relative ai bonus edilizi del tipo Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, acquistate per un corrispettivo pari o superiore al 75% della detrazione, in mancanza della prevista comunicazione.
Ai sensi dell’art. 121, c. 3-ter, D.L. 34/2020, infatti, tali soggetti qualificati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.
Il modello e le modalità di invio della comunicazione sono stati definiti con provvedimento AE del 21 novembre 2024: in assenza di comunicazione, le rate interessate saranno ulteriormente ripartite in sei quote annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24.
La risoluzione in commento, pertanto, istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti edilizi coinvolti risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dall’art. 121 c. 3 ter, e le rate potranno essere spese dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
I codici sono:
- 7774: “superbonus art. 119 dl n. 34/2020 – ulteriore partizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”
- 7775: “sismabonus art. 16 dl n. 63/2013 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”
- 7776: “bonus barriere architettoniche art. 119-ter dl n. 34/2020 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”.
Dovranno essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
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