La LR n. 29, “Istituzione della Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione”, riconosce l’Agenzia come ente strumentale della Regione Puglia che, in qualità di Agenzia strategica, opera a supporto della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e quale ente per il trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione della ricerca e dell’innovazione in tutte le sue declinazioni. Tra le proprie finalità istituzionali persegue:
a) la promozione della competitività e dell’innovazione dei sistemi produttivi, dell’efficientamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e della cooperazione interregionale, e, in generale, delle politiche regionali di sviluppo economico intelligente, sostenibile e socialmente inclusivo;
b) lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario;
c) il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, allo sviluppo del capitale umano, alle politiche giovanili e di attivazione giovanile;
d) il potenziamento dei processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo della conoscenza, necessari a valorizzare i risultati della ricerca ottenuti dalle università, dai centri di ricerca e dalle imprese pugliesi.
La legge ne disciplina i compiti e le funzioni per il perseguimento delle finalità istituzionali previste, prevede che la sua sede sia Bari e individua come suoi organi il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale, il Comitato scientifico (organi tecnico consultivo) e il Revisore unico, che tra le altre cose, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Agenzia, vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Il Presidente e i due membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati con deliberazione della Giunta regionale (il Presidente su proposta del Presidente della Regione Puglia) tra personalità in possesso di documentata esperienza nei settori di operatività dell’ARTI. Il CdA coordina, pianifica e indirizza l’attività dell’Agenzia e su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta atti regolatori, programmatori e organizzativi predisposti dal Direttore generale, che a sua volta viene nominato, su proposta dell’Assessore regionale al ramo, con deliberazione della Giunta regionale. Fino all’insediamento dei nuovi organi previsti dalla LR 29/2024, il Direttore amministrativo e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della cessata ARTI rimangono in carica per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Con una norma transitoria si prevede che la nuova Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione subentri in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, facenti capo alla soppressa ARTI e che confluiscano nell’Agenzia tutto il personale dipendente, i beni materiali e immateriali, mobili e immobili, le attrezzature, i contratti e le convenzioni dell’ARTI. Nel primo quinquennio di istituzione la nuova Agenzia potrà procedere a nuove assunzioni, sulla base del piano assunzionale redatto in attuazione del programma triennale del fabbisogno di personale.
Agli oneri per il funzionamento dell’Agenzia si provvede con una dotazione finanziaria di 3.080.000,00 euro per le annualità 2024, 2025 e 2026.
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge regionale con la quale è stata istituita la nuova ARTI-Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione, ed è stata soppressa l’ARTI-Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, istituita dall’articolo 65, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2018, n. 4 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione – ARTI”. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.
La LR n. 29, “Istituzione della Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione”, riconosce l’Agenzia come ente strumentale della Regione Puglia che, in qualità di Agenzia strategica, opera a supporto della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e quale ente per il trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione della ricerca e dell’innovazione in tutte le sue declinazioni. Tra le proprie finalità istituzionali persegue:
a) la promozione della competitività e dell’innovazione dei sistemi produttivi, dell’efficientamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e della cooperazione interregionale, e, in generale, delle politiche regionali di sviluppo economico intelligente, sostenibile e socialmente inclusivo;
b) lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all’innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario;
c) il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, allo sviluppo del capitale umano, alle politiche giovanili e di attivazione giovanile;
d) il potenziamento dei processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo della conoscenza, necessari a valorizzare i risultati della ricerca ottenuti dalle università, dai centri di ricerca e dalle imprese pugliesi.
La legge ne disciplina i compiti e le funzioni per il perseguimento delle finalità istituzionali previste, prevede che la sua sede sia Bari e individua come suoi organi il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale, il Comitato scientifico (organi tecnico consultivo) e il Revisore unico, che tra le altre cose, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Agenzia, vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Il Presidente e i due membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati con deliberazione della Giunta regionale (il Presidente su proposta del Presidente della Regione Puglia) tra personalità in possesso di documentata esperienza nei settori di operatività dell’ARTI. Il CdA coordina, pianifica e indirizza l’attività dell’Agenzia e su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta atti regolatori, programmatori e organizzativi predisposti dal Direttore generale, che a sua volta viene nominato, su proposta dell’Assessore regionale al ramo, con deliberazione della Giunta regionale. Fino all’insediamento dei nuovi organi previsti dalla LR 29/2024, il Direttore amministrativo e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della cessata ARTI rimangono in carica per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Con una norma transitoria si prevede che la nuova Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione subentri in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, facenti capo alla soppressa ARTI e che confluiscano nell’Agenzia tutto il personale dipendente, i beni materiali e immateriali, mobili e immobili, le attrezzature, i contratti e le convenzioni dell’ARTI. Nel primo quinquennio di istituzione la nuova Agenzia potrà procedere a nuove assunzioni, sulla base del piano assunzionale redatto in attuazione del programma triennale del fabbisogno di personale.
Agli oneri per il funzionamento dell’Agenzia si provvede con una dotazione finanziaria di 3.080.000,00 euro per le annualità 2024, 2025 e 2026.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui