di Marco Della Luna
NULLITA’ – ILLICEITA’- INESISTENZA DEI MUTUI E DI ALTRI PRESTITI BANCARI
A termini di legge, che però i giudici rifiutano di applicare, gran parte i debiti verso le banche sono in massima parte insussistenti, dovrebbero essere dichiarati nulli, perché le banche prestano non denaro già esistente, che hanno nei loro depositi, come si fa credere alla gente, ma denaro che creano nel momento stesso in cui lo prestano, con l’atto del prestarlo, con un click del computer – senza una legge che le autorizzi a farlo, e senza contabilizzare l’operazione, quindi senza pagarci sopra le tasse. Mi spiego:
Quanto erogato dalla banca a titolo di erogazione di prestito, mediante accredito sul conto corrente, e con la denominazione di “euro”, in realtà non può essere lecitamente euro, non è euro, non può essere rimborsato in euro, e concreta una nullità per illiceità dell’oggetto e della causa data dalla violazione di norme imperative; il tutto si traduce nella nullità-invalidità del contratto. Qui la questione è se, alla luce degli artt. 127 e 128 TFUE e 10 TUB, le banche non centrali possano creare moneta (scritturale o non), se la possano creare denominandola “euro”. Se i contratti riferiti a tale moneta siano nulli. Non si tratta di moneta elettronica, che è emittibile solo con deposito a copertura del 100% , quindi non aumenta il money supply, bensì di moneta scritturale che lo aumenta e non è coperta. La giurisprudenza non ha ancora affrontato questo tema. Sta difendendo un inesistente diritto delle banche non centrali di creare moneta contabile scoperta in violazione non solo del TFUE e del TUB, ma persino dell’art. 3 Cost.: i banchieri privati possono creare dal nulla moneta spendibile, a differenza di ogni altro soggetto: un privilegio enorme, e un’aberrante vulnerazione dell’art. 3 Cost.
Risulta di solito dai documenti bancari facilmente reperibili per ogni rapporto di prestito (contratto, estratti conto) che l’erogazione è avvenuta mediante accredito sul conto corrente.
In generale, appunto, l’accreditamento delle somme che una banca mette a disposizione del cliente in un prestito consiste in questo: la banca scrive sul conto del cliente, come attivo del cliente, un numero denominato “euro”; il cliente acquisisce con tanto un diritto di credito verso la banca pari all’importo del dichiarato “mutuo” (o altro contratto) – dichiarato in euro, valuta legale – verso la banca, che può trasferire ad altri in vari modi. Tale procedura è illecita e non dà luogo a un mutuo né a finanziamenti, perlomeno in euro, per le ragioni normative sotto esposte.
Secondo recentissime dichiarazioni della Banca d’Italia, della BCE e di altre fonti ufficiali nonché di KPMG, le banche di credito creano moneta con l’atto di erogare i prestiti. Ossia, non prestano moneta prelevandola dalla raccolta o dalla riserva, bensì la generano ex nihilo, aumentando con ciò il money supply e realizzando un “allungamento” del proprio bilancio.
Per quanto riguarda l’ammissione da parte della Banca d’Italia, in persona di Carmelo Barbagallo, capo della Vigilanza, essa è avvenuta come risposta scritta a un’interrogazione dell’on.le Alessio Mattia Villarosa, della Commissione Finanze della Camera, anticipata in aula -vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=WPmObU-V4lk
Il quesito dell’on.le Villarosa, in Commissione Finanze congiunta Camera-Senato il 17.01.17, è stato:
quale è la posizione della Banca d’Italia relativamente ad una possibile introduzione di una tassazione sulla creazione di denaro bancario, così come proposto di recente in Svizzera (cantone Ginevra)? Conosce la Banca d’Italia il dato relativo della rilevanza della moneta legale sulla massa monetaria totale?
La differita risposta scritta della Banca Centrale alla Commissione Finanza del Senato, con sottolineatura nostra, è stata:
L’On. Villarosa sembra riferirsi a un intervento del deputato avv. Patrick Dimier al Grand Conseil del Cantone di Ginevra, nel quale propone di tassare la creazione di moneta da parte del sistema bancario. Il deputato rammenta che la creazione di moneta non è solo quella della banca centrale, ma avviene a opera di tutte le banche mediante la moneta scritturale e si chiede perché, a differenza del signoraggio, su tale creazione di moneta non sia applicato alcun prelievo a favore delle finanze pubbliche. Una tale tassazione, sostiene, potrebbe dare un gettito consistente; egli calcola che, se la Banque Cantonale de Genève fosse tassata sui 2.700 miliardi di Franchi svizzeri di moneta scritturale creata nel 2015, vi sarebbe un incasso tributario di 475 milioni di Franchi svizzeri.
Il punto è che le banche già sono sottoposte ovunque a una tassazione dei guadagni che esse traggono dal fornire mezzi di pagamento, insieme a quelli che ricavano dalle altre attività. Circa la possibile introduzione di una nuova imposta sulla creazione di depositi (che rappresentano la quasi totalità del denaro bancario),è probabile che i maggiori costi determinati dall’imposta, pur se formalmente in capo al sistema bancario, sarebbero comunque traslati sui clienti delle banche, per esempio sui costi di apertura di conto corrente. La traslazione dell’importo potrebbe non essere piena in funzione, per esempio, del grado di concorrenzialità del mercato del settore bancario e di caratteristiche della domanda di depositi; tuttavia, in ultima analisi, sarebbe la collettività a contribuire al pagamento di parte, o dell’intero ammontare, dell’imposta.
Si ha ben presente che in un’economia basata sul sistema di riserva frazionario coesistono la moneta creata dalla banca centrale, moneta fiat, e gli strumenti monetari creati dal sistema bancario, denominati anche moneta bancaria e costituiti in larga parte dai conti di deposito. La banca centrale controlla direttamente la creazione di moneta fiat e, attraverso strumenti quali i tassi ufficiali e l’obbligo di riserva, influenza indirettamente anche la creazione di strumenti monetari da parte del sistema bancario. Nell’area dell’euro la moneta fiat, banconote e monete in circolazione più riserve di banca centrale, costituisce il 15,8% della massa monetaria, considerata nella sua accezione che comprende strumenti più simili alla moneta, M1, cioè la somma di circolante e depositi in conto corrente (dati aggiornati a novembre 2016).
Per maggiori dettagli si veda il Supplemento al Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d’Italia, “Moneta e banche https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2017-moneta/suppl_01_17.pdf in particolare Tavola 1.2.a.”
Con tanto, è oramai incontrovertibile (al di là della risibile giustificazione fornita dalla Banca d’Italia – soggetto posseduto quasi totalitariamente da hedge funds privati stranieri – per la mancata tassazione della creazione di capitale, che costituisce un ricavo netto per la banca), che il grosso dell’offerta monetaria e la quasi totalità della moneta prestata dalle banche viene creata da queste stesse mediante operazioni puramente contabili, sul momento del prestare, e allo scoperto.
Ma questa creazione non è consentita dalla legge, in particolare dal TUB, la quale abilita le banche unicamente all’attività di intermediazione del denaro, ossia del prestare o impiegare direttamente la raccolta –non all’attività di creazione del denaro, del capitale.
E non vi è dubbio che si tratti proprio di creazione, e non di altri tipi di operazioni: lo dichiara la stessa BdI con le parole: “Circa la possibile introduzione di una nuova imposta sulla creazione di depositi…” (vedi sopra),
Non vi è alcuna norma di legge che autorizzi le banche a creare moneta scritturale, tanto meno a chiamarla “euro”, cioè come se fosse la moneta legale! Se la Banca vuole sostenere il contrario, lo dimostri!
Perciò ci trovavamo davanti a un trilemma giuridico –ripetiamo: giuridico, non politico:
-o gli “euro” scritturali creati senza autorizzazione di legge dalla banca e oggetto del prestito sono irreali e inesistenti (trattandosi non di moneta ma di promesse di pagamento di euro, di rapporti creditizi soggetti a rischio emittente), e allora il mutuo è inesistente per mancanza di oggetto, di datio pecuniae, e di causa il rapporto contrattuale alla base del decreto opposto (non si può dire che siano una messa a disposizione giuridica di moneta legale, perché -a- la banca non possiede moneta legale pari alle riserva, ma solo per circa 1/1000 – vedasi “cassa contanti” in bilancio; e perché la moneta scritturale costituisce un aggregato aggiuntivo alla valuta legale, cioè a M0) ;
-oppure essi sono moneta, quindi esistono di fatto, ma sono creati in violazione della riserva della creazione dell’euro in favore della BCE, e allora il contratto con gli opponenti è nullo per illiceità;
-oppure ancora sono moneta e sono lecitamente creati, anche senza una legge che autorizzi la banca a crearli, in base al principio che ciò che non è proibito o riservato è lecito, e allora tutti possiamo creare euro scritturali, anche lo Stato, che quindi può risolvere così i suoi problemi di debito e di disavanzo; e allora vale il pagamento fatto dall’esponente mediante moneta da lui creata imitando le banche, cioè con euro scritturali, creati al medesimo modo e col medesimo diritto di quelli prestatigli dalla banca: tantundem ejusdem generis.
La suddetta questione è stata risolta dalla stessa Banca d’Italia con l’Avviso al pubblico del 06.06.17, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/, in cui essa dichiara: “La Banca d’Italia precisa anzitutto che sulla base della normativa internazionale e nazionale, l’unica forma di moneta legale – ossia dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro – è la moneta emessa dalla Banca Centrale Europea (BCE)”, la quale – prosegue la BdI – è l’unica che possa estinguere le obbligazioni pecuniarie.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui