di UGO BIANCO – L’assegno sociale è una prestazione economica assistenziale destinata ai cittadini privi di contributi previdenziali, in condizioni economiche disagiate, che non hanno diritto alla pensione. Introdotto dall’articolo 3 commi 6 e 7 della legge 335/95, richiede specifici requisiti legati al reddito e alla residenza. Inoltre, l’articolo 20 comma 10 del decreto-legge 112/2008 ha stabilito l’obbligo del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni.
L’Inps, con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, ha chiarito le regole sulla residenza decennale, la maggiorazione dell’importo e le modalità di autocertificazione. Con il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023 ha precisato ulteriori dettagli applicativi, sottolineando che i requisiti sono diventati sempre più stringenti e selettivi. Questo articolo analizza i criteri di accesso, con particolare attenzione ai requisiti richiesti, alle condizioni reddituali e all’importo mensile previsto.
A chi spetta?
I soggetti interessati sono i seguenti: Cittadini italiani; Cittadini UE iscritti all’Anagrafe del comune di residenza; Cittadini della Repubblica di San Marino; Cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30/2007); Cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti; Cittadini dello Spazio Economico Europeo e Svizzera.
Quali sono gli altri requisiti?
Età anagrafica 67 anni (dal 2019); Stato di bisogno economico; Residenza effettiva in Italia; 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (art. 20, comma 10 decreto legge 112/2008)
Qual’è la condizione reddituale?
Per ricevere l’assegno sociale nel 2024, il limite massimo del reddito è di € 6.947,33 per una persona sola o € 13.894,66 per una persona coniugata. In assenza di entrate, l’importo spetta per intero, mentre per valori inferiori alle soglie indicate si percepisce la differenza tra l’importo completo e le entrate annuali. L’importo dell’assegno sociale è di € 534,41 mensili per tredici mensilità, non soggetto a ritenute Irpef. Per la prima liquidazione si calcola in considerazione del reddito dell’anno in corso, dichiarato presuntivamente nella domanda dal richiedente.
Quali sono i redditi da considerare?
Rientrano tra i redditi del richiedente e del coniuge: 1. I redditi assoggettabili all’Irpef; 2. I redditi esenti da imposta; 3. I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; 4. I redditi soggetti ad imposta sostitutiva 5. Redditi da terreni e fabbricati; 6. Pensioni di guerra; 7. Rendite vitalizie Inail; 8. Le pensioni dirette erogate da stati esteri; 9. Le pensioni e gli assegni concesse agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi; 10. Gli assegni alimentari corrisposti dall’ex coniuge.
Quali redditi non si camputano?
I trattamenti di fine rapporto (anche le anticipazioni); 2. La rendita catastale della prima casa; 3. Le somme arretrate assoggettate a tassazione separata.
La decorrenza?
Il pagamento avviene dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Annualmente, a cura dell’Inps, viene verifica la permanenza dei requisiti socioeconomici e della residenza effettiva.
Quando decede?
L’assegno viene sospeso quando il titolare soggiorna all’estero più di 29 giorni. Dopo un anno di sospensione, si procede con la revoca della prestazione. (ub)
[Ugo Bianco è Presidente Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Calabria]
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