A poche settimane per adeguarsi al nuovo decreto legge che, dal 1° gennaio 2025, prevederà che qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica sia munita del cosiddetto CIN, ovvero il Codice Identificativo Nazionale, nonché della dotazione minima dispositivi di sicurezza e la presentazione al Comune della Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA), in Italia 4 strutture su 10 sono ancora fuorilegge.
Ma non la Basilicata che all’opposto risulta essere la regione più virtuosa d’Italia, infatti delle 2260 strutture registrate ad oggi 1915, ovvero l’84,73%, hanno già ottenuto il CIN e adempiuto a tutti gli obblighi che il decreto stabilisce. Percentuale ben oltre la media nazionale che invece fotografa una situazione nella quale delle 548783 strutture soltanto il 63,56% (348.797 strutture) ha regolarizzato la posizione, con il 36,44% invece ancora attardate e che quindi rischiano probabili, se non quasi certe (considerati i tempi necessari alle pratiche) sanzioni “sino a 10mila euro” evidenzia l’avvocato Gennaro Sposato dello studio interdisciplinare Rödl & Partner,
Nella classifica per Regioni, stilata coi dati del Ministero del Turismo aggiornati ad oggi, la maglia nera va al Friuli Venezia Giulia dove ben il 60% delle strutture non ha il CIN, seguita dalle Marche con il 45%, poi Liguria con il 44%, Abruzzo (42%), Puglia (41%), Umbria e Veneto (38%), Sicilia e Calabria (37%), Piemonte e Toscana (36%), Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna (32%), Sardegna (31%) e Molise (29%). Tra le regioni più virtuose spicca la Basilicata dove più dell’84% dei titolari ha già provveduto alla richiesta del CIN, così come sono in ottima posizione Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta (74%) e Campania (72%), a completare il podio. La Basilicata con l’85% circa è, come detto, la più virtuosa d’Italia insieme a Trentino Alto Adige (74%), Valle d’Aosta (74%), e Campania (72%)
IL LEGALE: RISCHIO SANZIONE SINO A 10MILA EURO, PER CIN NON ESPOSTO O MANCANZA ‘SCIA’
Il decreto stabilisce infatti la necessità dell’ottenimento di un codice identificativo nazionale, detto appunto CIN, che una volta ottenuto, dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione, oltre che essere indicato in ogni annuncio dell’immobile, sia su carta stampata che online, in particolare per gli annunci pubblicati sulle O.T.A, online travel agencies (ndr. Airbnb, Booking, ecc).
In caso di mancata osservanza delle nuove prescrizioni sono previste pesanti sanzioni ammoniscono gli esperti legali in real estate dello studio professionale multidisciplinare Rödl & Partner “Lo svolgimento della locazione turistica breve per un immobile privo del CIN viene sanzionato con una sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro – sottolinea l’avv. Gennaro Sposato di Rödl & Partner – mentre la mancata esposizione viene sanzionata con pena pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alla dimensione dell’immobile nonché con la immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Poi, in caso di insussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti trovano applicazione le relative sanzioni regionali o statali, mentre in caso di assenza dei rilevatori e degli estintori è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per violazione accertata.”
Ma non è tutto perché tra le nuove prescrizioni introdotte dal decreto legge è necessario, in caso di svolgimento dell’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale, che il titolare dell’attività presenti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del proprio Comune la Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA) “Pena l’applicazione, in caso di mancata osservanza, di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 Euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile” chiarisce l’esperto legale dello studio Rödl & Partner.
Dati Ministero del Turismo aggiornati al 26 novembre https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/mappa-italia
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui