di S.F.
«È interesse dell’amministrazione efficientare la capacità di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali ma che, a tal fine, si rende necessario porre l’utenza nelle condizioni di poter pagare senza subire ulteriori pregiudizi». Questo uno degli obiettivi principali che sta per portare il Comune di Terni a modificare il regolamento generale dell’attività tributaria, introdotto in origine il 3 luglio 2006 e poi revisionato più volte. Le novità di maggior impatto riguarda il cosiddetto sovraindebitamento.
IL REGOLAMENTO VIGENTE PRE MODIFICA
Il nuovo regolamento è composto da 38 articoli e c’è l’introduzione – una delle principali integrazioni – del numero 25, vale a dire gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Bene, che significa? Al primo comma si legge che «ferma restando l’impossibilità di ricorrere alla transazione dei debiti fiscali, il funzionario responsabile del tributo, qualora il contribuente proponga il pagamento parziale del Comune nell’ambito di una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, effettua una verifica preventiva della sussistenza dell’interesse pubblico e della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare». Poi verifiche ed eventuale esito positivo: «Deve evincersi che, in caso di mancata adesione del Comune all’accordo, il debitore non potrebbe far ricorso alla procedura in quanto non potrebbe assicurare l’integrale pagamento del credito comunale».
IMU, MAXI DEBITI E RATEIZZAZIONE PLURIENNALE
Inoltre l’adesione del funzionario responsabile dell’accordo sarà possibile «solo nel caso in cui lo stesso preveda che il credito complessivo sia pagato in misura non inferiore al 20% del suo ammontare totale. La stipulazione dovrà tassativamente contemplare la risoluzione di diritto dello stesso qualora il debitore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, con conseguente automatico ed immediato recupero del diritto del Comune di procedere individualmente con azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il credito originariamente vantato al netto dei pagamenti ricevuti».
Tutto basato sul Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza. Lo scopo è chiaro: incamerare fondi rispetto «all’alternativa liquidatoria fallimentare che potrebbe determinare in alcuni casi la perdita anche integrale dei propri crediti, in quanto assistiti, se di natura tributaria, da privilegio di grado inferiore rispetto a quelli vantati da altri creditori». Il funzionario potrà, per la valutazione, richiedere una relazione ad un soggetto indipendente.
Come detto viene tirato in ballo il sovraindebitamento, ovvero lo stato di «duraturo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che comporti per il debitore una difficoltà rilevante ed oggettiva per rimborsare» i debiti. E per il Comune il piano di ristrutturazione del debito avrebbe maggiore convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Ci sono poi modifiche ed integrazioni – in diversi casi si tratta di adeguamenti normativi – per la disciplina del contraddittorio preventivo, l’invalidità degli atti, la nuova autotutela obbligatoria/facoltativa, il diritto di interpello ed il sistema sanzionatorio.
Su quest’ultimo punto è interessante (articolo 38 del nuovo regolamento) è interessante il comma 3: «Per le violazioni commesse in data successiva al 1° settembre 2024, il decreto legislativo 87 14 giugno 2024 rende inapplicabile l’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni ai tributi comunali». Un regolamento complesso di cui se ne parlerà meglio lunedì mattina in III commissione consiliare. A firmare l’atto sono l’assessore Michela Bordoni e il dirigente dell’ufficio unico delle entrate Claudio Carbone dopo il lavoro della responsabile del procedimento, la funzionaria con elevata qualificazione Giulia Scosta.
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