Tra le novità direttamente recepite nell’ordinamento urbanistico regionale, la nuova doppia conformità semplificata dell’art.36-bis Testo Unico Edilizia, i cambi di destinazione d’uso tra diverse categorie funzionali, la sanatoria delle parziali difformità alte 1977 e le nuove regole sulle tolleranze costruttive
Dopo Roma, Piemonte, Umbria ed Emilia Romagna, anche la Regione Liguria interviene sul Decreto Salva Casa per chiarire, in particolare, quando il DL 69/2024 si applica e quando invece permangono le indicazoni regionali sui temi legati all’edilizia e all’urbanistica.
Nel documento della Direzione Regionale del Territorio dello scorso 16 ottobre, si effettua una precisa ricognizione delle novità apportate in materia dal Salva Casa, con dettagli delle modifiche al Testo Unico Edilizia e recepimento delle stesse nella normativa regionale.
I principi cardine per il recepimento del Salva Casa
Nello specifico, le nuove regole del DL 69/2024 si applicano in maniera diretta in Liguria quando:
- esse apportano novità a livello statale;
- non è stata predisposta, in Liguria, una disciplina autonoma sulla materia.
Salva Casa direttamente applicabile in Liguria: ecco quando
Trovano diretta applicazione, quindi, le disposizioni del Salva Casa su:
- edilizia libera e vetrate panoramiche amovibili
- nuovo stato legittimo degli immobili;
- disciplina dei cambi di destinazione d’uso di singole unità immobiliari tra diverse categorie funzionali. Però, con specifico riferimento al mutamento di destinazione d’uso delle unità immobiliari poste al piano terreno o seminterrato, ferma restando la necessità di acquisire puntuali indicazioni da parte del competente Ministero in merito al previsto intervento legislativo regionale richiesto per la disciplina di tali interventi da parte dei Comuni, si ritiene che possano continuare a trovare applicazione le previsioni dell’art. 5 della l.r. 24/2001 s.m. e l’art. 3 della l.r. 30/2019 e s.m. nel rispetto dei presupposti e condizioni previste da tali disposizioni di natura speciale;
- regole sugli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- regole sugli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- nuove regole sulle tolleranze costruttive, anche per quanto riguarda la rilevanza sismica delle stesse;
- sanatoria delle parziali difformità ante 1977: la natura di principio da riconoscersi a tale disposizione comporta, tra l’altro, il superamento di difformi disposizioni contenute in leggi regionali, tra cui in particolare l’art. 48 della l.r. 16 del 2008 e s.m.;
- nuovo accertamento di conformità semplificato: immediatamente applicabile nell’ordinamento regionale in quanto introduce una fattispecie nuova non regolata da leggi regionali;
- destinazione dei proventi delle nuove sanatorie;
- strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria Covid-19;
- regolarizzazione delle attività edilizie della PA;
- regolarizzazione degli abusi paesaggistici ante 12 maggio 2006.
Recupero dei sottotetti
Per quel che riguarda le deroghe alle distanze negli interventi di recupero dei sottotetti, si evidenzia che il nuovo comma 1-quater dell’art.2-bis del Testo Unico Edilizia non produce effetti innovativi nell’ordinamento regionale e pertanto continua a trovare applicazione la l.r. n. 24/2001 e s.m. nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, nonché la disciplina urbanistica dei vigenti strumenti urbanistici comunali che regola tali interventi in applicazione e sostituzione della medesima l.r. 24 del 2001.
Cambi destinazione d’uso: precisazioni
Secondo la DRE regionale, la legislazione regionale vigente, in materia di cambio di destinazione d’uso, di cui algli articoli 13 e 13 bis della l.r. 16/2008 s.m. risulta oggi già coerente con i principi della legislazione statale, salvo per quanto riguarda la specifica disciplina introdotta dall’art. 23 ter con particolare riferimento ai mutamenti di destinazione d’uso di singole unità immobiliari tra diverse categorie funzionali (si veda sopra).
Fino ad eventuale adeguamento della legislazione regionale, tale disciplina statale trova, pertanto, diretta applicazione.
Agibilità e altezze minime
Qui si continuano ad applicare le norme regionali.
Infatti, con riferimento alla legislazione regionale vigente in materia, potrebbe ritenersi che restino operanti le disposizioni stabilite dagli articoli 11, relativo ai requisiti igienico- sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, relativi a singole unità immobiliari, e 78 comma 3, relativo all’altezza interna utile dei locali, della l.r. 16/2008 s.m.
Ciò in quanto la prima disposizione è volta a regolare una fattispecie diversa, mentre la seconda disposizione detta
una disciplina speciale riferita esclusivamente ai casi in cui il solaio sovrastante l’ultimo piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale.
Resta inoltre operante la disciplina regionale relativa ai controlli a campione di cui all’art. 39 ter.
IL DOCUMENTO CON TUTTE LE REGOLE SULL’APPLICAZIONE DEL SALVA CASA IN LIGURIA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO.
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