Gli enti locali hanno tempo fino al 10 dicembre 2024 per
presentare la propria candidatura e chiedere l’assegnazione delle
risorse del Fondo unico per l’edilizia
scolastica.
Edilizia scolastica: ok alle richieste di accesso al Fondo
Previsto dall’art. 58-octies, comma 1 del D.L. n. 124/2019,
convertito in legge n. 157/2019, il Fondo è destinato a interventi
su edifici pubblici statali, necessari in seguito alle
verifiche di vulnerabilità sismica e per
interventi di riqualificazione energetica.
Le risorse ammontano complessivamente a 33,703 milioni
di euro; ogni ente può presentare una sola candidatura di
finanziamento, relativa a un solo edificio, per un importo massimo
di 1,5 milioni di euro.
Le candidature vanno presentate utilizzando gli allegati
A e
B all’Avviso
Pubblico MIM e DM
MIM 22 novembre 2024, n. 235, pubblicati sul sito
del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a cui corrisponderanno
poi due differenti graduatorie, in relazione alle tipologie di
interventi e approvate con decreto del Ministero dell’Istruzione e
del Merito.
Per potere presentare la candidatura, è richiesto, a pena di
inammissibilità, lo studio di fattibilità tecnico economica quale
livello minimo di progettazione.
La candidatura dovrà essere inviata attraverso l’apposito
form
online.
L’erogazione delle risorse sarà disposta direttamente dal MIM
con i seguenti step:
- anticipo 30% finanziamento a richiesta dell’ente locale
beneficiario; - la restante somma in base all’avanzamento lavori, pari al 60% e
90% al netto del ribasso di gara; - il residuo 10% liquidato in seguito al collaudo.
Eventuali economie di gara non rimarranno nella disponibilità
dell’ente locale e potranno essere utilizzate solo previa
autorizzazione del MIM.
L’aggiudicazione dei lavori efficace dovrà essere effettuata
entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione
dell’Avviso pubblico.
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Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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