Nella specie, parte opponente invocava il principio enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12007/2024[1], per cui «nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma».
Come noto, con l’indicato arresto, la Suprema Corte ha precisato che il Giudice dell’esecuzione non debba limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l’esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma deve verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall’atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussista o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di denaro a carico del debitore come richiesto dall’art. 474 c.p.c., ovvero se l’eventuale obbligazione del mutuatario non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era stato pure concluso.
Ebbene, la pronuncia richiamata si pone in netto contrasto con altri precedenti di legittimità[2] coerenti nel dare continuità all’orientamento espresso dalla più risalente sentenza n. 25632/2017, per cui «Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali»; ciò in quanto proprio «la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all’istituto di credito a garanzia dell’attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l’istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l’inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva»[3].
L’esistenza del contrasto è resa palese dal recente provvedimento ex art. 363bis cpc della Prima Presidente della Corte di Cassazione, che ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa, assegnandolo alle Sezioni Unite[4] (dinanzi alle quali già pende la questione in parte sovrapponibile del “mutuo solutorio”), in ragione delle gravi difficoltà interpretative emerse nel panorama giurisprudenziale rappresentate dal non univoco orientamento espresso dalle sentenze di legittimità sopra citate e dalla possibile “opzione interpretativa intermedia” legata alla peculiarità del caso sulla base della valutazione del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti nell’atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo.
Tale ultima opzione “intermedia” che consentirebbe di ritenere attuale l’obbligazione restitutoria del mutuatario consacrata nell’atto pubblico nelle forme di cui all’art. 474 c.p.c. qualora nonostante la costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate dalla banca – destinate allo svincolo al verificarsi di determinate condizioni – sia previsto fin dall’origine l’obbligo per il mutuatario di provvedere alla restituzione del capitale ricevuto e alla corresponsione di interessi di ammortamento: in tal caso, all’attualità dell’obbligazione restitutoria, risultante nelle forme dell’art. 474 c.p.c., si accompagna l’obbligazione gravante sulla banca di svincolo delle somme al verificarsi delle condizioni pattuite.
Per completezza va rilevato che solo parte della giurisprudenza di merito si è allineata alla più recente pronuncia n. 12007/24[5], mentre diverse pronunce ne hanno consapevolmente preso le distanze[6].
Il Tribunale sabaudo ritiene che, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, nella fase cautelare, si debba dare continuità all’orientamento consolidatosi prima della recente (e allo stato isolata) sentenza del maggio 2024, anche con specifico riferimento al caso concreto in esame. Invero, il mutuo oneroso è considerato un contratto reale, con la necessità, dunque, della consegna, la c.d. traditio, per il suo perfezionamento, consegna che per la Cassazione si realizza con la consegna del denaro o con il conseguimento della disponibilità giuridica, attestata dal rilascio della quietanza del mutuatario (nello stesso atto o in un atto successivo), atto indispensabile per dare efficacia di titolo esecutivo al contratto: nella specie, la quietanza rilasciata dal mutuatario al momento della sottoscrizione del contratto attesta il perfezionamento del contratto. Dal contenuto dell’atto risulta, inoltre, l’attualità dell’obbligo restitutorio previsto dall’art. 2, che disciplina l’obbligo di corrispondere gli interessi di preammortamento sin dalla data dell’atto. Sulla base del “complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall’atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo” (al cui doveroso esame in concreto rinvia la stessa Cass. 12007/24) risulta, dunque, la sussistenza di una “obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro” atteso che l’art. 2 prevede un’obbligazione restitutoria immediata – e non condizionata -con corresponsione degli interessi di preammortamento decorrenti sin dal giorno della conclusione del contratto. Proprio dalla valutazione dell’oggetto complessivo dell’accordo nel caso in esame emerge che l’obbligazione restitutoria è attuale ed esigibile sin dal momento della conclusione del contratto per atto pubblico e non è affatto “condizionata al verificarsi di ulteriori circostanze di fatto non attestate nel contratto”, e in particolare allo svincolo della somma. Il mutuatario dunque, proprio (e solo) in forza della disponibilità giuridica effettiva della somma mutuata, si è obbligato alla sua restituzione (maggiorata di interessi) al contempo impiegando la provvista (come suo diritto proprio in virtù della disponibilità acquisita) per costituire il “deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario (deposito che ha costituito una mera cautela contrattuale di cui si è avvalsa la banca)”[7], quale negozio giuridico distinto, logicamente e cronologicamente successivo al primo seppure occasionalmente (ma non necessariamente) contenuto nel medesimo atto, inidoneo a condizionare sospensivamente l’obbligazione restitutoria sorta per effetto del mutuo.
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[1] Annotata su questo Portale, con nota di D. Nardone, Sulla inefficacia del mutuo (notarile) con deposito cauzionale, 4 maggio 2024, Sulla inefficacia del mutuo (notarile) con deposito cauzionale. – Diritto del Risparmio.
[2] Cfr. Cass. n. 5654/2023; Cass. n. 9299/2022; Cass. n. 38334/2021; Cass. n. 383331/2021.
[3] Così, da ultimo, Cass. n. 5654/2023.
[4] Annotato su questo Portale, con massima redazionale, Mutuo notarile con deposito cauzionale infruttifero: alle Sezioni Unite il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa, 11 ottobre 2024, Mutuo notarile con deposito cauzionale infruttifero: alle Sezioni Unite il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa. – Diritto del Risparmio.
[5] Cfr. Trib. Brindisi n. 1192/2024; Trib. Verona n. 1407/2024; Trib. Milano n. 6045/2024.
[6] Cfr. Trib. Siena, 13.06.2024; Trib. Milano, 24.07.2024; Trib. Bari, 22.07.2024; App. Roma, 19.08.2024; Trib. Latina, 21.10.2024; Trib. Pisa n. 957/2024.
[7] Cfr. Cass. n. 38884/2021.
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