L’INPS ha individuato alcune posizioni di cittadini percettori di prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno comunicato i propri redditi per il 2020. Vediamo come fare per evitare la revoca della provvidenza
L’INPS ha pubblicato un nuovo messaggio nel quale si riferisce alla posizione di cittadini percettori di prestazioni economiche di invalidità civile, in relazione all’obbligo di dichiarare i propri redditi al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il godimento di tali prestazioni. In particolare, l’Istituto, a seguito di verifiche, ha individuato alcune posizioni di soggetti che non hanno provveduto alla comunicazione dei redditi dell’anno 2020, per i quali è stato avviato l’iter di sospensione. Vediamo come fare per mettersi in regola.
Invalidità e limite di reddito
Si ricorda che le prestazioni economiche di invalidità civile sono collegate al reddito: per poterle ricevere, il cittadino invalido deve dimostrare di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
Obbligo di dichiarare i redditi
Non solo vi è un limite reddituale da non superare, ma per alcune prestazioni economiche bisogna anche dimostrare di non superarlo. Per questo motivo i soggetti beneficiari sono obbligati a comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, nel caso in cui non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o non la comunichino integralmente.
Per chi vige l’obbligo
Questo obbligo vige per i percettori di:
· pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
· assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
· pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
· pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
Tali prestazioni vengono corrisposte se il soggetto titolare dimostri di possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali, non superiori al limite previsto dalla legge.
Sospensione delle prestazioni
Nel suo messaggio del 4 dicembre 2024, l’INPS comunica che, dalle verifiche effettuate sono stati individuati dei soggetti titolari di queste prestazioni economiche che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione dei redditi per l’anno 2020. Per questi cittadini è stato quindi è stato avviato l’iter di sospensione delle provvidenze, con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.
Come mettersi in regola
I cittadini che hanno ricevuto comunicazione dell’avvio di iter di sospensione delle prestazioni economiche sono invitati a comunicare all’INPS i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica, scegliendo tra le modalità:
- online, accedendo all’area personale “MyINPS” del sito www.inps.it con la propria identità digitale: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE 3.0) attraverso il percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Variazione pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- tramite gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
Per approfondire
Messaggio numero 4097 del 04-12-2024
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Nel 2021 l’INPS aveva comunicato le modalità di verifica e comunicazione reddituale in caso di inadempienza.
Redazione
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