Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione piĆ¹ favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordarario rispetto a quello che si andrĆ a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 17 dicembre 2024 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 228042 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott. Danilo Sciuto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrĆ inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirĆ premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con la sentenza n. 26923 del 17 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri per l’applicazione della ritenuta agevolata sulle royalties, come previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La decisione si concentra sulla definizione di “beneficiario effettivo” e sull’onere della prova che ricade sul contribuente.
L’INPS ha recentemente emesso il Messaggio n. 4097 del 4 dicembre 2024, per fornire chiarimenti sullāobbligo di comunicazione dei redditi in relazione alle prestazioni economiche di invaliditĆ civile. Tali prestazioni, come la pensione di inabilitĆ , lāassegno mensile di assistenza, la pensione ai ciechi civili e ai sordi, sono subordinate a limiti reddituali specifici, stabiliti dalla normativa vigente (ad esempio, la legge n. 118 del 1971 e le leggi n. 381 e n. 382 del 1970).
La Fondazione istante, un ente non commerciale che opera dal 2009 con finalitĆ solidaristiche e sociali, ha presentato un interpello allāAgenzia delle Entrate per chiarire la deducibilitĆ delle erogazioni liberali destinate a enti no profit esteri. Secondo l’articolo 100, comma 2, lettera a), del TUIR, tali donazioni sono deducibili, ma restano dubbi quando i beneficiari finali siano non residenti e non operanti in Italia.
Impresa individuale in contabilitĆ ordinaria presenta, nel patrimonio netto, una riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta, a suo tempo non oggetto di affrancamento.Ora intende concedere in locazione l’unica azienda posseduta, sospendendo, di conseguenza, la Partita Iva.La riserva di rivalutazione diviene tassabileGrazieLa riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta ĆØ generalmente tassata solo in caso di distribuzione ai soci. L’utilizzo della riserva per scopi diversi (ad esempio, la copertura di perdite di bilancio), non comporta la sua tassazione.
A decorrere dal 1 dicembre, e fino al 31/12, ĆØ decorsa la sospensione delle notifiche di avvisi bonari e lettere di compliance, introdotta dal Decreto Adempimenti; sono fatti salvi i casi di indifferibilitĆ e urgenza. Il decreto ha disposto unāanaloga sospensione per il periodo dal 1/08 al 31/08 di ciascun anno; tuttavia: in questāultimo caso opera, contestualmente, la sospensione dei termini (dal 1/08 al 4/09) per pagare le somme e per trasmettere eventuali documenti/informazioni richieste dallāAgenzia disposizioni che non operano per la sospensione applicabile al mese di dicembre (per un avviso bonario notificato a novembre, il contribuente deve conteggiare i giorni di dicembre per il versamento tempestivo).
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma del regime fiscale sui redditi, IRPEF ed IRES, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023). Il decreto introduce importanti novitĆ in ambito fiscale per i redditi agrari, da lavoro dipendente, autonomo e dāimpresa.
Ć indeducibile, quale perdita su crediti, la rinuncia del credito fatta nei confronti di una societĆ partecipata. In virtĆ¹ del rapporto di cointeressenza intercorrente tra la societĆ creditrice e la societĆ partecipata, la rinuncia al credito non deve essere considerata, ai fini fiscali, una perdita su crediti che genera una componente negativa del reddito, ma un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
In materia tributaria e di tributi locali, non ĆØ ammissibile la compensazione a meno che non sia prevista da uno specifico regolamento comunale che ne disciplini anche le modalitĆ applicative. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 30433 del 26 novembre 2024, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.
Con la Risposta ad interpello n. 229 del 27/11/2024, lāAgenzia delle Entrate ha affrontato il trattamento fiscale dell’ereditĆ ricevuta da un soggetto residente in Italia derivante dalla liquidazione di un fondo pensione appartenente a un cittadino residente negli Stati Uniti. Secondo l’Agenzia, tale somma ĆØ soggetta a tassazione separata, alla luce di quanto previsto dallāart. 49 del TUIR, che include tali importi nella categoria delle pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati.
Il Garante per la Privacy ha annunciato, tramite una newsletter diffusa ieri, lāapprovazione del codice di condotta promosso da Assosoftware. Il provvedimento, datato 17 ottobre 2024, riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle aziende che sviluppano e producono software gestionali.
Nella giornata di ieri, 3 dicembre, lāAgenzia delle Entrate, con un provvedimento a firma del direttore Ernesto Maria Ruffini, ha determinato la percentuale del credito dāimposta per le Fondazioni di origine bancaria (Fob) relativa all’anno 2024. La misura, introdotta per sostenere i centri di servizio per il volontariato (Csv), ĆØ pari al 25,0778 dei contributi versati entro il 31 ottobre 2024 al Fondo unico nazionale (Fun).
Buonasera. Una SRL immobiliare acquista nel novembre 2022 un immobile commerciale per Euro 1.300.000,00 stipulando un contratto di Rent To Buy della durata di 3 anni scadente nel novembre 2025, anno in cui si perfezionerĆ l’acquisto che avverrĆ al prezzo di Euro 900.000,00.
Salve, premesso che un lavoratore impatriato con residenza in Italia all’1.01.2020 che ha usufruito del regime speciale per gli anni dal 2020 al 2024, ha acquistato fabbricato residenziale entro il 31.12.2024, vorrebbe usufruire della proroga di tale agevolazione per ulteriori 5 anni, come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del Decreto Crescita. Dal 2025 al 2029.Quesito: La proroga ĆØ gratuita con la sola autocertificazione da presentare al datore di lavoro per i requisiti oppure l’opzione della proroga deve essere esplicitata oltre che con l’ autocertificazione anche con il versamento dell’imposta del 5 o del 10 Grazie In merito al quesito posto si evidenzia che, ai fini del regime degli impatriati, coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina normativa) usufruiscono della proroga senza il pagamento dell’imposta quindi, in tal caso, risulta sufficiente l’autocertificazione da presentare al datore di lavoro.
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