Il decreto di riforma Irpef e Ires interviene anche sui bonus edilizi portando delle novità sulla deduzione per le ristrutturazioni di immobili a uso promiscuo. Il Governo ha approvato il decreto legislativo che contiene importanti misure in attuazione della legge delega per la riforma fiscale. Le misure contengono importanti novità per quel che riguarda l’Irpef e l’Ires con un conseguente impatto per il reddito da lavoro.
Il testo del decreto introduce delle novità che estendono l’utilizzo dei bonus edilizi anche nella ristrutturazione, la manutenzione ordinaria e l’ammodernamento di immobili a uso promiscuo, ovvero quelli che l’autonomo o il professionista utilizzano sia per la vita privata che per quella professionale. Le nuove deduzioni previste sono riferite, quini, ai lavoratori autonomi e ai professionisti freelance. Andiamo a vedere cosa cambia.
Deduzione bonus edilizi
Io testo del decreto legislativo agisce sulla deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli immobili posseduti dall’autonomo o dal professionista in uso promiscuo. Si tratta di eventuali case, rimesse e uffici che il soggetto possiede e utilizza nel privato ma che sono anche strumentali alla sua attività. Ovviamente la norma si applica anche ai beni che sono solo strumentali all’attività (e quindi non in uso promiscuo, anche se la novità è che il professionista può dedurre anche le spese relative agli immobili in uso sia privato che strumentale).
Cosa cambia per le spese di manutenzione straordinaria? Fino a oggi la deducibilità era limitata al 5% della spesa complessiva sostenuta per i beni ammortizzabili nel periodo di imposta (era possibile riportare, inoltre, l’eccedenza nei 5 periodi di imposta successivi). Come abbiamo detto, il decreto legislativo interviene portato delle modifiche.
Con le novità introdotte le spese di manutenzione straordinaria diventano deducibili in quote di uguale importo con il riferimento al periodo di imposta in cui vengono sostenute (principio di cassa) e con deduzione spalmata sui 5 anni successivi. La differenza, quindi, è che le deduzioni si recuperano in 5 anni.
Manutenzione ordinaria, attenzione alla capienza di imposta
Nulla cambia per le spese sostenute dal professionista per la manutenzione ordinaria degli immobili: in questo caso la deduzione è confermata al 50% delle spese che si sono sostenute, ma il beneficio deve essere fruito in un’unica soluzione. Questo significa che se le spese sono molto elevate e la capienza fiscale non è molta si rischia di perdere parte della deduzione spettante (non potendo spalmare quanto non fruibile negli anni successivi).
Modifiche alla normativa nel corso degli anni
Nel corso degli anni le modifiche normative sulla deducibilità degli immobili strumentali dei professionisti sono state diverse e in tale deduzione rientravano anche le eventuali spese di ristrutturazione.
Per capire la deducibilità bisogna degli immobili e delle spese accessorie si deve prendere in considerazione la normativa in vigore alla data di acquisto.
Per gli immobili a uso esclusivo dell’attività le quote di ammortamento in base alla data di acquisto sono le seguenti:
- fino al 1° gennaio 1985 indeducibilità;
- dal 1° gennaio 1986 al 14 giugno 1990 deducibilità;
- dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006 indeducibilità;
- al 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 deducibilità nel limite del 3% annuo;
- dal 1° gennaio 2010 a oggi: indeducibilità.
Le spese condominiali sono interamente deducibili mentre per le spese di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria oggi sono deducibili secondo i seguenti limiti: per cassa nel limite del 5% del costo complessivo e in caso di non capienza di imposta l’eccedenza si può dedurre nei 5 anni successivi.
Per gli immobili a uso promiscuo, solo quando non esiste nello stesso Comune un immobile interamente strumentale, è possibile portare in deduzione il 50% della rendita catastale.
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