giovedì 05 dicembre 2024
POLIZZA EVENTI CATASTROFALI? MEGLIO ATTENDERE IL DECRETO ATTUATIVO
A molte aziende associate sono giunte proposte di polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali: si tratta, infatti, di un obbligo di legge che va ottemperato entro il 31 dicembre 2024 e il mancato rispetto comporta l’esclusione da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie di origine pubblica, comprese quelle previste per affrontare emergenze legate a calamità naturali. Questo adempimento è stato introdotto dalla Manovra Finanziaria 2024, ma manca il Decreto Attuativo che dovrà essere rivisto dopo i recenti rilievi del Consiglio di Stato, e dunque l’entrata in vigore potrebbe slittare.
Che fare, dunque? Per chi non avesse una polizza già operativa, il consiglio è quello di attendere ancora finché tutto non sarà chiarito, anche perché Confcommercio nazionale è già “in pista” per sondare il mercato e segnalare ai soci le opportunità più favorevoli.
Anche in questo caso, però, tutto è fermo proprio in attesa del Decreto Attuativo.
Ma cosa dice la norma? Vediamolo in estrema sintesi.
La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023), attraverso l’articolo 1, commi da 101 a 111, introduce l’obbligo per tutte le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo si applica sia ad imprese con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
La copertura riguarda le immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa, tra cui:
- Terreni: superfici con differenti caratteristiche geografiche;
- Fabbricati: strutture edili, opere murarie, impianti interni ed esterni (elettrici, idrici, di riscaldamento e condizionamento), inclusi accessori come cancelli e recinzioni;
- Impianti e macchinari: attrezzature, macchine e impianti per l’attività aziendale, inclusi dispositivi elettronici e a controllo numerico;
- Attrezzature industriali e commerciali: utensili, mezzi di sollevamento, imballaggio e trasporto non registrati al P.R.A.
La polizza assicurativa dovrà coprire danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il premio è calcolato in base a:
- Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
- Dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- Misure preventive adottate dall’impresa.
Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti. Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l’impresa e l’assicurazione.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo non sono previste sanzioni, ma le imprese verranno escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie di origine pubblica, comprese quelle previste per affrontare emergenze legate a calamità naturali (art. 1, comma 102, Legge di Bilancio 2024).
Come si diceva, per essere operativa la norma doveva essere seguita da un Decreto attuativo, che però sarà in parte rivisto in quanto il Consiglio di Stato ha sollevato alcune osservazioni. A cominciare dall’entrata in vigore dell’obbligo, che è stata prefissata dalla Legge di Bilancio all’1 gennaio 2025, mentre il Regolamento attuativo dispone un termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione (come detto non avvenuta) del decreto per l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza. Anche i soggetti obbligati, per il Consiglio di Stato, vanno meglio specificati, soprattutto quando si verifichino le fattispecie dell’affitto o dell’usufrutto d’azienda. Così come qualche chiarimento in più il Consiglio di Stato lo chiede sugli eventi calamitosi oggetto dell’assicurazione e sui casi di esclusione.
Insomma, una polizza proposta ora, pur essendo legittima e contratta liberamente (infatti alcune imprese l’hanno già sottoscritta da tempo), potrebbe non essere del tutto rispondente alla norma, dunque si rinnova l’invito ad una valutazione attenta prima di procedere alla stipula.
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