Il decreto Milleproroghe dovrebbe prevedere lo spostamento al 31 marzo 2025 del nuovo obbligo in capo alle imprese a copertura dei danni cosiddetti catastrofali. Di cosa si tratta e cosa fare?
Dalle anticipazioni sull’ormai consueto Decreto Milleproroghe di fine anno, sembra certo che verrà spostata al 31 marzo 2025 la decorrenza dell’obbligo assicurativo ad oggi fissato al 1 gennaio 2025 dall’art. 1, comma 101 e seguenti, della Legge 213 del 30 dicembre 2023, cosiddetta Legge di Bilancio 2024.
Si tratta dell’obbligo di stipula di polizze a copertura dei danni catastrofali, un adempimento che interessa le imprese operanti nel territorio dello Stato italiano le quali dovranno appunto stipulare un’assicurazione a copertura dei danni da calamità naturali.
Riteniamo utile, ancorché esuli dall’ambito della informazione di carattere tributario della testata, fornire una breve sintesi degli obblighi descritti dal decreto attuativo interministeriale del MIMIT di concerto con il MEF, ad ora ancora in bozza, relativi all’adempimento in oggetto.
Polizza rischi catastrofali: i soggetti obbligati
L’obbligo riguarda le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano, mentre non si applica alle professioni ed alle imprese agricole definite dall’articolo 2135 del Codice Civile, per le quali l’assicurazione resta consigliabile ancorché facoltativa.
L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici come evidente sempre più frequenti ed impattanti.
Come si legge nel comunicato MIMIT del 23 settembre scorso, in occasione di un incontro tecnico con i rappresentanti delle maggiori associazioni rappresentanti le categorie produttive dove sono stati illustrati i contenuti dello schema deli decreto interministeriale:
“I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.”
Il rischio assicurato
Tornando all’analisi dell’adempimento, le imprese dovranno stipulare apposite polizze a copertura dei danni causati da eventi catastrofici come di seguito definiti:
- sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d’acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
- frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.
La copertura dovrà riguardare le immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa, quali:
- Terreni: superfici con differenti caratteristiche geografiche;
- Fabbricati: strutture edili, opere murarie, impianti interni ed esterni (elettrici, idrici, di riscaldamento e condizionamento), inclusi accessori come cancelli e recinzioni;
- Impianti e macchinari: attrezzature, macchine e impianti per l’attività aziendale, inclusi dispositivi elettronici e a controllo numerico;
- Attrezzature industriali e commerciali: utensili, mezzi di sollevamento, imballaggio e trasporto non registrati al P.R.A.
L’obbligo della stipula di apposite polizze, come detto, sembra ormai certo che verrà posticipato dal 1° gennaio al 31 marzo 2025, ma è preferibile che le stesse siano valutate e stipulate anzitempo al fine di essere in regola fin dalla sua effettiva decorrenza.
I rischi del mancato adempimento
Il decreto stabilisce che le imprese che non rispettano l’obbligo di stipulare le polizze catastrofali entro la scadenza prevista sono soggette a sanzioni quali:
- sanzioni amministrative: le imprese inadempienti possono essere multate con sanzioni amministrative commisurate alla gravità dell’infrazione e al valore dell’asset non assicurato;
- esclusione da benefici pubblici: le imprese non in regola rischiano tra l’altro l’accesso a incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità;
- obbligo di regolarizzazione: nel caso di accertata inadempienza, le imprese avranno un tempo entro cui regolarizzare la propria posizione.
Eventuali polizze già stipulate prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale dovranno essere adeguate alle nuove regole entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ad oggi non ancora ufficialmente avvenuta.
Detto che questo è un primo passo di un obbligo di copertura che probabilmente verrà esteso e generalizzato più in là nel tempo anche ai privati, quantomeno nelle aree a maggior rischio catastrofi del paese, si consiglia di adottare per tempo, considerando l’imminente scadenza, le misure necessarie così da essere pronti alla eventuale stipula della polizza entro il termine ad ora fissato dalle norme.
Il tutto in attesa di ufficialità sulla possibile proroga e ancorché come sopra evidenziato il decreto attuativo non sia stato ancora pubblicato.
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