Pubblicato l’avviso per la terza edizione del Fondo Nuove Competenze. Come funziona, quali sono i requisiti necessari e quando fare domanda per i contributi?
Al via la terza edizione del Fondo Nuove Competenze, l’agevolazione che riconosce contributi a fondo perduto alle aziende con l’obiettivo di favorire la formazione interna di lavoratori e lavoratrici dipendenti.
Per la nuova edizione, il “FNC – Competenze per le innovazioni” è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e a favorire nuova occupazione.
È prevista una dotazione finanziaria di 731 milioni di euro. Vediamo quali sono i requisiti da rispettare e i criteri per poter accedere alle agevolazioni.
Fondo Nuove Competenze: come funziona e quali sono i requisiti?
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FNC: funzionamento e accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro
Dopo la pubblicazione del decreto attuativo è stato approvato e pubblicato l’Avviso pubblico “Fondo nuove competenze 3 – Competenze per le innovazioni” che dà il via alla terza edizione dell’agevolazione introdotta nel 2020 con l’obiettivo di favorire la formazione interna di lavoratori e lavoratrici dipendenti.
Sono 731 i milioni di euro messi a disposizione per la nuova edizione del FNC, destinati in particolar modo ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.
Possono accedere ai contributi i datori di lavoro privati che provvedono a sottoscrivere accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei dipendenti.
Tali accordi devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso di aziende aderenti a Fondi, invece, devono essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario si possono stipulare nei seguenti ambiti:
- Sistemi tecnologici e digitali;
- Introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- Sostenibilità ed impatto ambientale;
- Economia circolare;
- Transizione ecologica;
- Efficientamento energetico;
- Welfare aziendale e benessere organizzativo.
Le risorse del FNC rimborsano appunto il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di tali attività. Sono inoltre previsti bonus per i datori di lavoro per la formazione di personale neoassunto.
Quali sono gli oneri finanziabili?
I contributi concessi sono commisurati al costo del lavoro del personale relativo al periodo impegnato nella formazione. Il FNC finanzia le seguenti spese nelle misure indicate:
- la retribuzione oraria a carico del lavoratore è coperta al 60 per cento del totale. La quota di retribuzione finanziata è pari all’80 per cento in caso di interventi promossi da Sistemi formativi e da Filiere formative e al 100 per cento in caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello);
- i contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per intero (100 per cento), inclusa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione.
La quota di retribuzione finanziata inoltre è pari al 100 per cento nel caso di disoccupati, da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto con l’avviso e prima dell’avvio della formazione.
Quanto dura la formazione?
La formazione sarà svolta nell’orario di lavoro con percorsi che vanno da un minimo di 30 ore ad un massimo di 150 ore. Un importante elemento di novità dato che nelle prime due edizioni si andava da un minimo di 40 a un massimo di 200 ore.
Nel caso di formazione rivolta a disoccupati da assumere con contratto stagionale la durata minima è di 20 ore.
Le attività formative devono concludersi con la richiesta del saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda.
Per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale la formazione è finanziata in tutto o in parte dal Fondo, anche attraverso voucher. Per i datori di lavoro senza un Fondo, invece, può essere finanziata attraverso il contributo di finanziamenti diversi, anche a voucher.
Nel primo caso la formazione è attestata da un ente titolato o da un ente accreditato alla formazione professionale dalle Regioni e Province autonome che rilasciano l’attestazione di trasparenza e il documento di validazione.
Nel secondo è attestata dagli stessi enti ma viene rilasciata solamente l’attestazione di trasparenza.
Tempi e modalità di domanda
I datori di lavoro, possono presentare una sola domanda di contributo scegliendo fra le tre linee di intervento previste:
- Sistemi formativi, cioè i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player (25 per cento delle risorse totali);
- Filiere formative, cioè i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica (25 per cento delle risorse totali);
- Singoli datori di lavoro (50 per cento delle risorse totali).
Le domande di contributo si possono presentare sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a partire dal 10 febbraio 2025.
La scadenza per l’invio è fissata al 10 aprile 2025.
La richiesta, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato accedendo con SPID, CIE o CNS all’apposita piattaforma informatica.
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