Proventi da reato esclusi dalla tassazione soltanto in caso di sequestro intervenuto entro l’anno: la posizione della Corte di Cassazione
Nell’ipotesi di tassazione dei proventi da reato, il sequestro o la confisca escludono la tassazione solo se eseguiti nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, dal momento che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablatori determinano, in relazione al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., una riduzione del reddito imponibile.
Infatti, il sequestro o la confisca privano il contribuente del possesso del reddito ma solo se intervengono nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione, non se intervengono in un periodo successivo.
Questo il contenuto della Sentenza della Corte di cassazione n. 44311 del 4 dicembre 2024.
Tassazione dei proventi da reato sotto la lente della Corte di Cassazione
I giudici della Corte di cassazione sono stati chiamati a dirimere una questione relativa alle regole di imponibilità dei proventi da reato in presenza di un sequestro preventivo.
La controversia riguarda in particolare il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di infedele dichiarazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, ascritto al ricorrente quale titolare dell’omonima impresa individuale.
Con specifico motivo di doglianza il ricorrente ha lamentato l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta irrilevanza del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993, ed all’errore nell’interpretazione di tale norma che esclude dall’imponibile il provento derivante da reato quando sia comunque intervenuto il sequestro o la confisca non essendo richiesto – afferma – che l’uno (il sequestro) e/o l’altra (la confisca) debbano intervenire nello stesso anno in cui viene realizzato il provento derivante da reato.
Poiché nel caso di specie il sequestro e la confisca sono intervenuti in epoca successiva alla consumazione del reato, la ricorrente non era comunque tenuta alla dichiarazione dei relativi proventi.
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la tesi del ricorrente e ne ha rigettato il ricorso.
Il tema ruota attorno alla corretta interpretazione dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993, secondo cui, “nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale”.
La norma è stata costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che il sequestro o la confisca escludono la tassazione dei proventi da reato solo se eseguiti nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, dal momento che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablatori determinano, in relazione al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., una riduzione del reddito imponibile.
Proventi da reato e tassazione: le conclusioni della Corte di Cassazione
Di conseguenza, i proventi da reato, se non sottoposti a sequestro o confisca al più entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, sono sottoposti a tassazione con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell’imposta versata divenuta indebita a seguito di provvedimenti ablatori posti in essere in periodi di imposta successivi.
Ed invero, l’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993, si limita a disciplinare la riduzione del provento illecito subita al più entro la fine del periodo d’imposta, così operando il sequestro o la confisca penale quali cause di non imponibilità originaria, ma non estende la sua disciplina altresì ad eventi posteriori al realizzarsi dell’imponibilità, cioè successivi al sorgere dell’obbligo di dichiarazione e versamento, per i quali comunque si pone una questione di diritto al rimborso o restituzione dell’imposta divenuta indebita.
Peraltro, i giudici di legittimità chiariscono che la norma in questione si coniuga perfettamente con il principio per il quale presupposto dell’imposta sul reddito è il possesso di redditi in danaro o in natura nel periodo di imposta considerato. Il sequestro o la confisca privano il contribuente del possesso del reddito ma solo se intervengono nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione, non se intervengono in un periodo successivo.
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