La rubrica a cura della sezione messinese. Notizie su Superbonus, allaccio a gas e altro
La rubrica a cura di Confedilizia Messina
A sottolineare il successo degli affitti brevi in Italia non è solo la cronaca, ma sono anche i dati ufficiali del Ministero del turismo. Dal report mensile che monitora l’andamento delle attività turistiche emerge – prendendo in considerazione gli ultimi mesi del corrente anno, comprensivi di alcune importanti festività – che, a partire da aprile, ogni mese ha visto le recensioni positive degli affitti brevi superare quelle degli hotel. In aprile il tasso di saturazione, ovvero di utilizzo, degli alloggi prenotabili tramite piattaforme online, è stato del 30,9% rispetto al 29,7% degli alberghi. Nei mesi successivi il gap si è allargato: a maggio è stato dell’1,3% (35,1% contro 33,8%); a giugno del 3% (38,6% contro 35,6%); a luglio è sceso allo 0,6% mentre in agosto è tornato a crescere al 3,6%, visto che il tasso di saturazione degli affitti brevi è stato del 42,3%, mentre quello degli hotel del 38,7%. Il vantaggio dei primi si è ulteriormente allargato a settembre e ottobre, quando a essere occupati sono stati rispettivamente il 43% e il 40,6% degli appartamenti, a fronte del 37,2% e del 35,2% degli hotel.
Il dato più interessante, però, è quello delle recensioni online: gli affitti brevi ricevono costantemente valutazioni più alte degli alberghi. In agosto, gli appartamenti hanno raggiunto una media di 85,2 punti su 100, mentre gli hotel si sono fermati a 84. Negli altri mesi le cose sono andate ancora meglio: in aprile e settembre, per esempio, le recensioni degli appartamenti hanno ottenuto rispettivamente 87,3 e 87,8, contro gli 84,7 e gli 85,3 delle strutture alberghiere. Il divario è stato massimo in ottobre, con una media, per i primi, di 85,9 contro 82,6 per i secondi. Tra l’altro, in quasi tutti i mesi, il gradimento degli affitti brevi è salito rispetto al corrispondente periodo del 2023.
Non è un caso che le recensioni per gli affitti brevi vedano più giudizi di stranieri rispetto a quelle degli alberghi. In agosto, per gli appartamenti locati le recensioni internazionali erano il 48% del totale, mentre per gli hotel il 43%, in aprile il 55% contro il 49%. Il turista straniero, che peraltro ha maggiore capacità di spesa, sovente preferisce gli affitti brevi per motivi qualitativi. Gli appartamenti da prenotare online, infatti, presentano una variabilità di soluzioni che non si riscontra negli alberghi e per questo rappresentano, più che una sostituzione dell’offerta delle strutture ricettive classiche, un allargamento della stessa, quanto mai necessaria in un momento di crescita e soprattutto diversificazione del turismo a livello mondiale. In altre parole gli affitti brevi si sono affermati e continueranno a crescere perché l’esperienza turistica è cambiata.
Il buon senso richiederebbe che i decisori pubblici prendessero atto di questo e sapessero valorizzare i vantaggi collettivi dell’incremento dell’offerta. Questo atteggiamento costruttivo sarebbe molto più utile al territorio e ai turisti rispetto ai provvedimenti punitivi, il cui danno all’economia e ai diritti di proprietari e consumatori si rivelerebbe, invece, maggiore dei supposti benefici.
Superbonus: determinata al 100% la percentuale di spettanza per il c.d. “Fondo indigenti”
Con il provvedimento del 29.11.2024, l’Agenzia delle entrate ha determinato nel 100% la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 212/2023, come convertito. Si tratta del contributo a fondo perduto previsto a favore dei soggetti che nell’anno 2024 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi agevolati da superbonus nella misura del 70% e che si trovano in particolari condizioni reddituali. In sintesi, per richiedere il contributo l’intervento doveva aver raggiunto, alla data del 31.12.2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% (asseverato ai sensi del comma 13 dell’art. 119 citato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ex art. 121, comma 1, lettere a) e b), d.l. n. 34/2020) e il richiedente doveva avere nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, dell’art. 119, non superiore a 15.000 euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6.8.2024 erano stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso. Successivamente con il provvedimento delle Entrate del 18.9.2024 erano state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto in oggetto. In particolare, era stato previsto che l’istanza poteva essere presentata dal 1° al 31.10.2024 (cfr., da ultimo, Focus Confedilizia n. 30 del 20.9.2024). Adesso l’Agenzia delle entrate, al termine del periodo di presentazione delle domande, essendo le risorse stanziate sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, ha determinato l’ammontare del contributo in misura pari al 100% dell’importo richiesto. Ne consegue che l’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario sarà pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento anzidetto, in assenza di rinuncia.
Manca l’allaccio al gas, è possibile una riduzione del canone?
In materia di locazione, costituiscono vizi della cosa locata, idonei a fondare il diritto a ottenere la riduzione del canone per il periodo di parziale godimento dell’immobile ex artt. 1578 e 1581 c.c., i difetti gravi e non facilmente eliminabili, se non attraverso un’opera di risanamento comportante un sacrificio economico per il locatore. Non determinano, invece, una riduzione del canone i guasti, che sono alterazioni transitorie e connaturali all’uso e al godimento del bene, eliminabili attraverso opere di semplice riparazione. Nella fattispecie che ci occupa, si ritiene che l’inesistenza di un contatore e del relativo allaccio non giustifichino una riduzione della pigione.
Anche chi abita a piano terra paga la manutenzione straordinaria dell’ascensore?
Secondo la giurisprudenza in caso di mancata specifica esclusione da parte dei regolamenti condominiali, i condòmini di unità immobiliari ubicate al pian terreno, anche con ingresso differenziato rispetto a quello in cui insiste l’ascensore, devono essere considerati comproprietari dell’ascensore ai sensi dell’art. 1117 c.c. e, quindi, partecipare alle spese di manutenzione straordinaria, poiché essi possono comunque trarre potenziale utilità dall’impianto. (da Confedilizia Notizie).
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui