Con il principio
di diritto n. 5/2024, l’Agenzia delle
Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’utilizzo
agevolazione prima casa under 36, a seguito delle modifiche
introdotte dal Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. n. 215/2023,
convertito in legge n. 18/2024), che con il comma 12-terdecies
dell’art. 3 che ha esteso i benefici agli atti definitivi
stipulati entro il 31 dicembre 2024, anche relativi a
contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata
in vigore della disposizione.
Prima casa under 36: il requisito temporale per le
agevolazioni
Ricordiamo che l’agevolazione “Prima casa under 36” permette di
usufruire di un’esenzione dalle imposte di registro,
ipotecaria e catastale per i giovani di età
inferiore ai 36 anni con un valore ISEE annuo non
superiore a 40mila euro. L’agevolazione si applica
agli atti di acquisto della proprietà, della nuda proprietà,
dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione di immobili qualificati
come “prime case”.
Per la definizione di “prima casa” si fa
riferimento a quanto previsto dalla nota II-bis all’articolo 1
della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico delle
disposizioni sull’imposta di registro)
Le novità con il Milleproroghe 2024
Il beneficio, originariamente riservato agli atti stipulati tra
l’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/20121) e
il 31 dicembre 2023, è stato esteso anche agli atti
definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, purché sia
stato sottoscritto e registrato un contratto preliminare entro il
31 dicembre 2023.
In questo modo sono rientrati nell’ambito di applicazione anche
i soggetti che, pur avendo formalizzato un impegno
preliminare entro il 2023, non erano riusciti a completare
l’atto definitivo entro l’anno.
Per poter usufruire dell’agevolazione, è essenziale che il
contratto preliminare di acquisto sia stato non solo sottoscritto
ma anche registrato entro il termine indicato al
comma 9 dell’art. 64 del D.L. n. 73/2021, come modificato dal comma
12-terdecies dell’art. 3 del D.L. n. 215/2023, convertito in legge
n. 18/2024.
Questo requisito si applica anche ai trasferimenti di proprietà
da cooperative edilizie ai soci, a condizione che l’atto definitivo
sia stipulato entro la scadenza del 31 dicembre 2024.
Conclude quindi il Fisco che, sulla base del tenore letterale
della disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di
applicazione del beneficio, l’agevolazione “prima casa under 36”
può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni
previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati
entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti
preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore
dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021.
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