Ratificato l’accordo Italia-Cina contro le doppie imposizioni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024, la Legge 182 del 18 novembre 2024,con la Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
L’Accordo ha l’obiettivo di:
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Eliminare la doppia imposizione fiscale: definendo regole chiare per stabilire la tassazione applicabile sui redditi derivanti da attività transnazionali. -
Prevenire l’evasione e l’elusione fiscale: introducendo meccanismi per lo scambio di informazioni e regole contro pratiche abusive come il treaty shopping. -
Favorire la cooperazione economica: migliorando la certezza fiscale per le imprese e incoraggiando gli investimenti bilaterali.
Rischio fiscale: attestazione dell’efficacia operativa del sistema
E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 il decretodel ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2024, nel quale sono state stabilite le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (previsto dall’articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 128/2015) da parte dei soggetti che sono stati ammessi o che hanno presentato domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo prima del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del Dlgs n. 221/2023.
A questo scopo, entro la fine del secondo anno d’imposta successivo a tale data e poi con cadenza almeno triennale, gli stessi soggetti devono acquisire una certificazione che attesti l’avvenuto svolgimento, da parte del contribuente, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.
Esonero dall’obbligo di emissione della fattura per le lezioni di sci e sport invernali
Con il decreto del ministero dell’Economia e della Finanze del 22 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato stabilito che per i corsi di attività sportiva invernale (numero 1-septies della tabella A, Parte II-bis, del Dpr 633/1972) l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente e sempre che la prestazione non ricada in un regime di esenzione
La misura introdotta dal decreto del Mef riguarda gli sport invernali individuati dalle relative Federazioni, come sci, snowboard, slittino, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano e impartiti, anche in forma organizzata, da maestri iscritti negli appositi albi regionali o nazionali.
Il decreto è in linea con la disposizione del decreto Omnibus (articolo 5, comma 1, Dl n. 113/2024) che ha introdotto l’aliquota Iva agevolata, nella misura del 5%, per le lezioni di sport invernali. L’imposta ovviamente non si applica per i corsi che possono essere esentati.
Invalidità Civile. Verifiche reddituali anno 2020
L’INPS, con il messaggio n. 4097 del 4 dicembre 2024, comunica che dalle verifiche effettuate sono stati individuati i titolari delle prestazioni economiche di invalidità civile, che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione per il 2020; nei loro confronti è stato avviato l’iter di sospensione con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.
I cittadini interessati sono invitati a comunicare all’INPS i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica, secondo le seguenti modalità:
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online, accedendo all’area personale MyINPS con la propria identità digitale: SPID, almeno di livello, CNS o CIE; -
tramite gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
Al via le domande di prestazione con mandato digitale
L’INPS, con il messaggio n. 4066 del 3 dicembre 2024, ha reso noto che è conclusa la fase di sperimentazione della “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali” prevista nel PNRR. Pertanto, è ora possibile abilitare tutti gli operatori di patronato all’invio delle domande di prestazione con mandato di patrocinio digitale
Flusso UNIEMENS e beneficiari SFL: chiarimenti sui codici conguaglio
Il messaggio 20 novembre 2024, n. 3888ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali sull’esonero contributivo per le assunzioni di soggetti beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL),
Con il messaggio 4 dicembre 2024, n. 4110, l’INPSfornisce chiarimenti sulla modifica, indicata nel precedente messaggio, circa i dati esposti nel flusso UNIEMENS e riportati, dall’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure.
Per le assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio 20 novembre 2024, n. 3888.
INPS aderisce alla piattaforma SEND per le notifiche digitali
Con il Messaggio n. 4121 del 5 dicembre 2024, l’INPS ha ufficializzato l’adesione alla Piattaforma per la notificazione digitale della pubblica amministrazione (SEND).
La piattaforma consente di integrare i flussi informativi e di semplificare la gestione delle notifiche, rendendo disponibili gli atti direttamente in formato digitale. I destinatari possono accedervi tramite SPID o tramite l’app IO.
L’adesione al servizio prevede una prima fase sperimentale per un’implementazione graduale. L’ INPS renderà poi disponibili tutti gli atti all’ interno della piattaforma digitale SEND, accessibile ai cittadini autenticati tramite SPID, e su app IO per chi ha attivato il servizio di notifica.
INAIL
Tutela assicurativa degli studenti. Erogazione prestazioni sanitarie
L’Inail, ha pubblicato in data 5 dicembre, l’istruzione operativa n. 11322 del 20 novembre 2024, con la quale ha fornito chiarimenti in merito ai quesiti pervenuti riguardanti le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione a quelle integrative e riabilitative destinate agli studenti che frequentano scuole o istituti di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente a un evento lesivo.
L’INAIL ha chiarito che, in caso di infortunio, è tenuto a garantire all’assicurato cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea, e anche dopo la guarigione clinica, qualora siano utili al recupero della capacità lavorativa o dell’integrità psico-fisica
dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che lo studente prosegua o meno la frequenza scolastica.
Sono esclusi da queste disposizioni i casi previsti dagli articoli 72 e 88 del sopracitato DPR, che prevedono rispettivamente:
la facoltà dell’Inail di ridurre di 1/3 l’indennità per inabilità temporanea in caso di ricovero in un istituto di cura, esclusi gli assicurati con coniuge o figli;
la facoltà dell’Inail di disporre il ricovero dell’infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura.
Autoliquidazione 2024/2025: disponibili le basi di calcolo
L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 11783 del 4 dicembre 2024 ha comunicato che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2024/2025 è disponibile sul portale istituzionale.
Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
In presenza di più basi di calcolo le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
Dal 10 dicembre 2024 sarà altresì disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
AGENZIA DELLE ENTRATE
Credito d’imposta FOB: la percentuale 2024
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 3 dicembre 2024, ha definito la percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’art. 62, c. 6, D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
In particolare, la percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2024, in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2024, è pari al 25,0778 %.
Il credito d’imposta viene stabilito in seguito all’istituzione del Fondo unico nazionale (FUN), previsto dal Codice del Terzo settore, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato (CSV): il Fun è alimentato da contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo.
La stessa norma che ha istituito il Fondo riconosce alle FOB un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN: il bonus può essere utilizzato in compensazione con modello F24, ed è attribuibile fino a un massimo di spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.
Concessionari del settore dei giochi: pronti i codici tributo per i concorsi ippici
L’Agenzia delle entrate, su richiesta della direzione Giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la risoluzione n. 58del 3 dicembre 2024, ha istituito gli appositi codici tributo che i concessionari del settore dei giochi dovranno utilizzare per il a versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle somme relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale e internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.
Nuovi codici tributo per gli enti bilaterali
L’ Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 57del 3 dicembre 2024, istituisce nuove causali contributo per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme che l’Inps farà confluire direttamente nelle casse di diversi enti bilaterali.
La risoluzione odierna ha previsto le seguenti causali contributo, che andranno pertanto inserite all’interno del modello di pagamento unificato:
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Ebnl “EBINAL – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro” -
Prev “Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)” -
Sarc “Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria – SANARCOM (SANARCOM)”; -
Ebos “Ente Bilaterale Operatori Sicurezza – (EBILOS)” -
Medi “FONDO MEDIPREV – Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV)” -
Ebnu “Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)” -
Efar “EBIFARM – Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)” -
Ebio “Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI (EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI)” -
Ebmq “Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE)”.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Per il contribuente che abbia inizialmente adottato, per il 2024, il regime forfetario e, nel corso dello stesso, ne sia fuoriuscito per il superamento del limite di 100 mila euro dei compensi, con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero periodo d’imposta (articolo 1, comma 71, legge n.190/2014), l’accesso al Concordato preventivo biennale non è precluso, a condizione che il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla relativa proposta.
La trasformazione eterogenea da associazione professionale tra avvocati in società a responsabilità limitata tra professionisti (Stp), sebbene non determini modifiche della compagine sociale, rappresenta una causa di cessazione del Concordato preventivo biennale (Cpb), in quanto determina una modifica della categoria di reddito ascrivibile alla società.
Risposta n. 246 del 6 dicembre 2024- casa prefabbricata iva al 22% se è da montare
L’acquisto di componenti di una casa prefabbricata da assemblare tramite i tecnici specializzati della stessa società venditrice sconta l’aliquota Iva ordinaria nella misura del 22 per cento. L’operazione avrebbe potuto fruire dell’Iva al 4% o al 10% solo se la fornitura fosse avvenuta nell’ambito di un contratto di appalto con costruzione e consegna “chiavi in mano”. Quando un’impresa, infatti, si obbliga a consegnare una casa completa si configura una vendita di abitazione che, in presenza di determinati requisiti, può accedere alle agevolazioni Iva.
In linea generale sono deducibili le donazioni a favore di una Fondazione senza scopo di lucro che quest’ultima destina poi a enti no profit stranieri. Tuttavia, la semplice acquisizione dello statuto dell’ente estero non è sufficiente ad accertarne la personalità giuridica e il rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione di favore.
Risposta n. 240 del 3 dicembre 2024 – Zes unica ok al rent to buy per accedere al credito d’imposta
Può accedere al credito d’imposta Zes unica per gli investimenti un’impresa che ha acquistato un immobile strumentale da destinare a una struttura produttiva, con la formula “rent to buy”. L’Agenzia evidenzia che – in base al decreto attuativo della norma di favore – l’agevolazione spetta anche se i beni sono già stati utilizzati.
Risposta n. 328 del 2 dicembre 2024 – Agevolazione ”prima casa” soggetto AIRE rientrato in Italia
Possono beneficiare degli sconti “prima casa” i cittadini trasferiti all’estero per lavoro al momento della stipula del contratto di acquisto dell’immobile situato in Italia. L’agevolazione è revocata se alla firma del contratto l’acquirente si trova e lavora in Italia e non rispetta il requisito temporale del trasferimento della residenza nel Comune dell’abitazione acquistata, da effettuare entro i successivi diciotto mesi. Né è possibile rettificare la dichiarazione con la quale la contribuente si impegnava a “traslocare” nei tempi previsti dalla norma, tuttavia, è possibile, tramite istanza, chiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
AGENZIA DELLE ENTRATE – PRINCIPIO DI DIRITTO
L’agevolazione “prima casa under 36”, il cui perimetro temporale è stato ampliato dal decreto Milleproroghe 2023 (articolo 3, comma 12-terdecies, del Dl n. 215/2023), si applica, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore della disposizione introduttiva dei benefici (articolo 64, comma 6, Dl n. 73, il Sostegni-bis).
Per accedervi i contratti preliminari d’acquisto possono essere stati stipulati anche in data antecedente all’entrata in vigore della norma originaria, ma sempre entro il 31 dicembre 2023
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