Principio di onnicomprensività – In analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo è stato introdotto il principio di onnicomprensività, che prevede che il reddito sia costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni del Tuir (di seguito analizzate nei tratti essenziali). Di conseguenza, sono state necessarie alcune modifiche normative, tra cui l’eliminazione del c. 1-quater dell’art. 54 Tuir (corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal nuovo criterio generale). Inoltre, per esigenze di coordinamento, è modificata la lett. g-ter) dell’art. 17, c. 1 del Tuir in materia di tassazione separata per i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque riferibili all’attività artistica o professionale.
Sempre come conseguenza del principio di onnicomprensività, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni nelle associazioni, società ed enti comunque riferibili all’attività artistica o professionale esercitata saranno attratte al reddito di categoria, fatta salva la possibilità di applicare la tassazione separata nel caso in cui le stesse dovessero essere percepite, anche in più rate, purché nello stesso periodo di imposta.
Inoltre, saranno esclusi dal reddito le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico (viaggio, vitto, alloggio) e addebitate analiticamente in capo al committente, riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Deducibilità costi – Secondo quanto previsto dal nuovo art. 54-sexies del Tuir, saranno deducibili: le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico in misura non superiore al 50% del costo; le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge; le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale in misura non superiore a 1/5 del costo. Oltre a quanto sopra è prevista:
– la deducibilità dei canoni di leasing immobiliari (terreno escluso) per un periodo non inferiore a 12 anni;
– il mantenimento, per gli immobili utilizzati ad uso promiscuo, della deducibilità del 50% della rendita (se in proprietà) ovvero dei canoni di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile ad uso esclusivo (art. 54-quinquies, c. 3);
– la deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei 5 successivi, ridotta al 50% per gli immobili ad utilizzo promiscuo (50% nell’anno per le spese di manutenzione ordinaria sostenute per questi ultimi immobili).
– la deducibilità nella misura dell’80% delle quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.
Decorrenza – Le nuove disposizioni saranno generalmente, applicabili ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero a partire dal 2024).
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