Fisco e Tributi
12 Dicembre 2024
Lo scorso 3 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto legislativo IRPEF-IRES che introduce alcune novità sul fronte fiscale sul reddito del lavoro autonomo. Ne sono pertanto interessati i farmacisti collaboratori con partita IVA. Ne parla Stefano De Carli commercialista dello Studio Luce di Modena
Dott. Stefano De Carli
Il cosiddetto “decreto legislativo IRPEF-IRES” approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre scorso comporta numerose novità sul fronte fiscale. Alcune delle quali riguardano il reddito del lavoro autonomo e ne sono pertanto interessati i farmacisti collaboratori che fatturano le loro prestazioni professionali con partita IVA.
Farmacisti con partita Iva: effetti sui professionisti autonomi
Per questi ultimi una innovazione di un certo rilievo riguarda i pagamenti a cavallo d’anno per i quali viene prevista ora la coincidenza fra momento di effettuazione della ritenuta e di rilevanza reddituale del compenso. Non avranno più motivo di esistere i disallineamenti fra gli adempimenti dell’erogante (chi effettua il pagamento) e il momento imponibile del ricevente (chi dichiara il compenso) quando vi siano pagamenti a ridosso della chiusura del periodo.
Il decreto prevede infatti che il compenso ricevuto dal professionista farà reddito da quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante indipendentemente dal momento dell’incasso per cui vi sarà in ogni caso una corrispondenza tra la Certificazione emessa dal sostituto d’imposta e quanto risulterà nella dichiarazione dei redditi del percipiente.
Se il decreto apparirà in Gazzetta Ufficiale prima della fine dell’anno, la modifica si dovrà applicare già dal 2024. A partire invece dal 1° gennaio 2025 i lavoratori autonomi potranno godere di un’altra novità fiscale più impattante per la quale i rimborsi spese, come quelli per vitto e alloggio sostenuto per l’esecuzione degli incarichi, non concorreranno più a formare il reddito imponibile ed i relativi costi non saranno d’ altro canto deducibili. Ciò si ripercuoterà favorevolmente soprattutto su coloro che sono in regime forfettario (si ritiene che siano la stragrande maggioranza dei farmacisti-professionisti) in quanto si elimina la penalizzazione fiscale che riguardava tali soggetti che dovevano dichiarare i rimborsi come compensi e non avevano la possibilità di dedurre i costi sostenuti per l’attività, essendo già inglobati nel calcolo forfettario dei compensi.
Reddito d’impresa e fringe benefit
Di interesse invece per le imprese, incluse le farmacie titolari rientranti nel reddito d’impresa, la disposizione che quantifica con maggior certezza i compensi in natura prodotti o commercializzati dal datore di lavoro e concessi ai lavoratori (fringe benefit).
Viene riproposta la soglia esente di € 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati al dipendente, al coniuge o ai familiari, superato il quale l’intero importo dovrà essere tassato (con il decreto, a distanza di oltre 20 anni dall’ingresso dell’euro, viene finalmente superato il riferimento a «lire 500.000»).
Per il 2024, tale limite può arrivare a mille euro, o duemila euro per i dipendenti con figli a carico (misura quest’ultima che risulta prorogata per il 2025 dal ddl Bilancio attualmente in discussione).
La disposizione attualmente vigente prevede che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Dal 2025, in virtù di quanto previsto dal decreto, è previsto che il valore dei beni e servizi, alla cui produzione o al cui scambio (quindi rientrano anche le farmacie) è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. In sostanza, per le farmacie, per determinare la soglia di esenzione occorrerà tenere conto del valore al pubblico dei beni ceduti a titolo di benefit ai propri dipendenti. Diventa quindi ancor più consigliabile gratificare i propri collaboratori con forme diverse rispetto alla cessione di beni commercializzati dall’ azienda.
Altre disposizioni per delle società in liquidazione e holding
Altre disposizioni concernenti il reddito d’impresa si riferiscono ad operazioni straordinarie che in rari casi si applicano nel nostro settore: si tratta di modifiche riguardanti il regime fiscale delle società in liquidazione (che però potrebbe interessare quelle società personali titolari che intendono cedere l’ azienda usufruendo della tassazione separata) e dello scambio di partecipazioni principalmente di società holding, operazioni di solito proprie di strutture finanziarie di ampia dimensione.
Val la pena ricordare infine, anche se non riguarda direttamente la categoria, ma chi possiede soprattutto società immobiliari, che l’articolo 20 del decreto interviene sul regime delle società di comodo, in attesa di una riformulazione generale, dimezzando, con effetto già dall’esercizio 2024, le percentuali del test di operatività correlate alle attività più significative per le società interessate: immobili, partecipazioni e crediti finanziari. Le aliquote ridotte si applicheranno sull’intero valore fiscale valido per il 2024. Si tratta di una correzione apprezzabile e dovuta in quanto gli attuali coefficienti appaiono inadeguati e sproporzionati rispetto alle realtà di mercato tali da fare rientrare nell’ambito delle società di comodo società che sono pacificamente operative.
TAG: PARTITA IVA, DECRETO FISCALE, TASSE, FARMACISTA
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