L’accesso al Superbonus è stato ed è tuttora caratterizzato
dalla necessità di rispettare un fitto calendario di scadenze.
Innanzitutto, infatti, è dalla data di ultimazione degli interventi
agevolati che dipende l’ammontare della detrazione.
Superbonus: la diminuzione dell’aliquota
Nel dettaglio, dal 2024 il Superbonus è sceso al 70% e dal 2025
scenderà ancora al 65%. Di conseguenza, molti contratti d’appalto
hanno previsto la chiusura del cantiere entro il 31 dicembre 2023
per evitare che il committente si trovasse a dover “coprire” la
parte di costi non coperta dalla detrazione prospettata.
Ma non è raro, purtroppo, che le tempistiche “promesse” nei
contratti non vengano rispettate e anche per ragioni del tutto
comprensibili. Si pensi, ad esempio, alle problematiche relative al
reperimento dei materiali, nonché alle difficoltà finanziarie che
hanno colpito le imprese di costruzioni a seguito delle restrizioni
normative imposte sulla pratica della cessione del credito, che
hanno portato gli istituti di credito a “chiudere i rubinetti”.
Insomma, per questi ed altri motivi, riuscire a concludere i
lavori entro le date utili per consentire al committente l’accesso
alle percentuali più alte del Superbonus non è stato e non è sempre
possibile, con l’effetto che i beneficiari si sono trovati a pagare
di tasca loro la differenza.
Per ovviare a tale inaspettato problema, dunque, alcune imprese
hanno scelto di corrispondere esse stesse ai propri clienti (spesso
compagini condominiali) la somma necessaria a ristorarli di tale
esborso, anche solo per evitare contenziosi.
Ma non è detto che tutto ciò sia lecito.
Lo “sconto” non è ammissibile
Immaginiamo un contratto d’appalto che preveda l’ultimazione dei
lavori entro il 31 dicembre 2023, così da emettere fatture
conclusive a carico del committente a “somma zero”, data
l’integrale copertura del prezzo dei lavori garantita da un
Superbonus “pieno” utilizzato con cessione del credito al
costruttore (c.d. sconto in fattura). Ebbene, se i lavori slittano
invece oltre detta data, per i motivi sopra detti, alcune spese
dovranno essere sostenute dal committente nel 2024, con
applicazione di un Superbonus al 70%. A questo punto, l’impresa
potrebbe pensare di emettere le relative fatture del 2024
applicando uno “sconto” del 30% al cliente, in modo tale da
evitargli l’esborso in più causato dal crollo dell’aliquota.
Ebbene, una simile strada non risulta percorribile in base alla
prassi fiscale e alle norme Superbonus. Infatti, quando una
detrazione edilizia non copre l’integrità dei costi, il pagamento
concreto dello “scoperto” da parte del beneficiario è
indispensabile ai fini della corretta configurazione del bonus. Se
la detrazione non sorge, tra l’altro, le conseguenze si spiegano
anche sull’appaltatore, poiché il credito d’imposta da egli
ricevuto potrebbe essere messo in discussione.
Le penali da ritardo
Una soluzione diversa, però, e spesso praticata dalle imprese, è
possibile. Si tratta, nel dettaglio, di fornire al committente la
provvista necessaria a pagare la parte di fattura extra sconto
fiscale indicando la somma corrisposta come una penale da ritardo.
Tuttavia, neanche tale pratica è priva di rischi.
Infatti, il sistema generale delle detrazioni edilizie è retto
dal principio in base al quale il bonus è determinato sulla spesa
concretamente sostenuta dal contribuente. In sostanza, cioè, le
spese sono detraibili solo nella misura in cui sono rimaste a
carico del beneficiario, tanto che nel caso in cui egli abbia
ricevuto contributi, sovvenzioni o altri aiuti, “queste
somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute
prima di calcolare la detrazione”, come chiarito dall’Agenzia
delle Entrate con la Circolare 17/2023.
Alcune somme non si sottraggono
È sempre l’AdE, però, nella stessa Circolare, a specificare in
quali casi gli importi ricevuti dal beneficiario non intaccano il
concreto sostenimento delle spese da parte di quest’ultimo, così da
non dover essere sottratte dalle spese prima del calcolo del bonus.
Si tratta, in particolare, delle “spese rimborsate per
effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in
capo al contribuente”. Tuttavia, le penali da ritardo non
rientrano in questa nozione, ma potrebbero invece rientrare in
un’altra categoria di somme ricevute dal committente ma che si
considerano comunque come spese rimaste a suo carico, vale a
dire “l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del
verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile
(generalmente un incendio), non costituendo un rimborso
direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello
stabile”.
Sebbene, infatti, una penale da ritardo non sia un indennizzo
assicurativo, potrebbe comunque (ma non è certo) configurarsi quale
un rimborso non direttamente collegato alle spese per i lavori.
Occhio al contratto
Non esistono chiarimenti ufficiali da parte delle Entrate
specificamente relativi alle penali da ritardo. Ricorrere a tale
strategia, dunque, rispetta formalmente le norme, ma bisognerà poi
vedere caso per caso se, in caso di controllo, il Fisco riterrà
rispettata anche la sostanza, o se viceversa contesterà un
connotato elusivo della fattispecie. Di certo, è bene che le penali
siano corrisposte sulla base di clausole contrattuali specifiche,
possibilmente rette da una “data certa” che le collochi prima
dell’esecuzione dei lavori e che dettaglino in modo credibile la
natura degli accordi.
A favore della liceità di tale pratica depongono le varie
sentenze che nel tempo sono state emanate in relazione ai casi in
cui i committenti hanno perso la possibilità di accedere al
Superbonus a causa di inadempimenti dell’impresa esecutrice degli
interventi. Le soluzioni prospettate dai giudici, cioè, tendono a
riconoscere al committente un risarcimento proprio pari alla
differenza tra l’aliquota di bonus che si sarebbe potuta applicare
in caso di tempestiva realizzazione dei lavori e la diversa e
inferiore aliquota concretamente usufruibile.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia e
di contenziosi civili
www.cristianangeli.it
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