Buongiorno avvocato
Affidai, un giorno della scorsa estate, ad un amico il mio cane affinché lo sorvegliasse sino al mio ritorno dal lavoro. Al rientro, notai l’animale legato ad un palo, sotto il sole e privo di sensi. Grazie alle cure veterinarie fornite nell’immediato, si è fortunatamente ripreso. Quali sono i profili di responsabilità in questo caso?
Maria G, Settimo Torinese
Egregio lettore,
il comportamento assunto dal Suo amico integra gli estremi del reato di cui all’art. 727 del codice penale rubricato “abbandono di animali”, che è procedibile d’ufficio.
Si tratta di un illecito penale per il quale è prevista un’ascrizione di responsabilità a carico del soggetto agente non solo nell’ipotesi in cui il comportamento sia stato volutamente assunto con la consapevolezza delle conseguenze che sarebbero derivate (o potute derivare) all’animale, ma altresì nei casi di comportamento semplicemente negligente e, dunque, colposo.
Come hanno avuto modo di precisare recentemente i giudici di legittimità, la norma in argomento non va a sanzionare esclusivamente l’abbandono degli animali letteralmente inteso ma, altresì, i casi in cui l’uomo sottopone questi ultimi a comportamenti incompatibili con la loro natura così da arrecare sofferenze (Corte di Cassazione, sez. penale, sentenza 29 agosto 2024, n. 33276).
Intenzione del nostro legislatore, tra l’altro, è quella di inasprire la pena pecuniaria prevista per il reato e, sul punto, infatti, è già stata presentata una proposta di legge.
La sensibilità sull’argomento, inoltre, è dimostrata anche dal fatto che l’attuale riforma del codice della strada ha previsto, per l’abbandono di animali con utilizzo del veicolo, la sanzione della sospensione della patente a carico del trasgressore.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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