Anche nell’ambito di affidamenti diretti
procedimentalizzati, la stazione appaltante è tenuta ad
operare ispirando le proprie decisioni al rispetto del principio
della fiducia e del principio di buona fede e tutela
dell’affidamento, che si impongono come regola di condotta in tutte
fasi del procedimento di selezione del contraente.
Pertanto, una volta che la SA ha deciso di procedere tramite
affidamento diretto preceduto da apposita indagine di mercato, essa
deve fare applicazione dei suddetti principi generali e garantire
il corretto svolgimento dell’iter di selezione, a tutela delle
legittime aspettative dei concorrenti privati e dello stesso
interesse pubblico all’individuazione del miglior contraente nel
rispetto della legalità amministrativa.
Ne consegue che una volta stabilita la legge di gara e il
criterio di selezione, la SA si autovincola ad
essi, senza possibilità di cambiare le regole nel corso della
procedura.
Affidamenti diretti procedimentalizzati: richiamo del TAR alle
SA
Sulla base di questi presupposti, con la sentenza
del 10 dicembre 204, n. 3592, il TAR
Lombardia ha accolto il ricorso per l’annullamento
dell’aggiudicazione di un servizio, ordinando alla SA di ripetere
tutta la procedura di gara, viziata dall’utilizzo di criteri di
valutazione qualitativi quando aveva affermato che avrebbe
eventualmente selezionato l’aggiudicatario sulla base del criterio
del minor prezzo.
Come ha spiegato la ricorrente, i criteri di valutazione,
pertanto, sarebbero stati elaborati ex post dopo l’avvio della
procedura, la ricezione e la visione delle offerte, in violazione
delle stesse previsioni cui la stessa SA si era autovincolata e
senza alcuna trasparenza o preventiva comunicazione in merito
all’individuazione dei criteri di valutazione dei partecipanti, che
ha frustrato la possibilità della ricorrente medesima, quale
operatore economico in concorrenza sul mercato, di una effettiva
partecipazione con piena possibilità di successo.
In particolare, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione, la
procedura andava qualificata come “affidamento
diretto”, tenuto conto:
- delle modalità semplificate di selezione della migliore
proposta; - dell’informale consultazione del mercato tramite indagine
esplorativa volta all’acquisizione delle proposte contrattuali
delle imprese eventualmente interessate; - della mancanza di una vera e propria disciplina “di gara” e
dell’assenza di una commissione giudicatrice per la comparazione
delle offerte.
La stessa determinazione di affidamento indica, del resto, come
forma di negoziazione l’affidamento diretto, in coerenza con l’art.
50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale
“salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 14 con le seguenti modalità: (…) b) affidamento
diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più
operatori economici”.
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