Le fatture emesse negli ultimi giorni dell’anno solare seguono criteri parzialmente differenti in relazione al diritto alla detrazione dell’Iva che sorge in capo al cessionario.
Ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione:
- sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia quando si verificano i seguenti 2 requisiti:
- l’effettuazione dell’operazione, che si avvera con la consegna o la spedizione, per le cessioni di beni, o il pagamento, per le prestazioni di servizi, e
- il ricevimento della fattura d’acquisto;
- può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.
Coerentemente, ai sensi dell’articolo 25, D.P.R. 633/1972, la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali deve avvenire:
- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e;
- comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Ancora, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998, è detraibile nella liquidazione periodica l’Iva relative a fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo al mese oggetto di liquidazione periodica (oppure entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre oggetto di liquidazione periodica, per i contribuenti trimestrali).
La norma consente, dunque, di retro-detrarre l’Iva, se la fattura è registrata nel termine del giorno 15 del mese successivo. Tuttavia, questo meccanismo non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ciò significa che non è detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 l’Iva di fatture di acquisto datate dicembre 2024 e ricevute nei primi giorni di gennaio 2025, anche se registrate entro il 15.1.2025; trattasi di operazioni da considerarsi effettuate nel 2024 le cui fatture sono però ricevute nel 2025. Per tali operazioni “a cavallo d’anno”, il diritto alla detrazione dell’Iva sorge nell’anno di ricevimento del documento, quindi nel 2025.
Si evidenzia che la legge delega di riforma fiscale, nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione Iva, dovrebbe introdurre un correttivo atto a consentire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva delle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dall’acquirente nei primi 15 giorni di gennaio.
L’articolo 7, L. 111/2023, infatti, assume come obiettivo anche quello di modificare la limitazione temporale all’esercizio della detrazione per le operazioni a cavallo d’anno. Per adesso si tratta ancora di un intento, atteso che la revisione non ha ancora trovato attuazione.
Pertanto, vale ancora la regola secondo cui, per le operazioni effettuate nel 2024:
- se la fattura è ricevuta entro il 12.2024, l’Iva è detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 oppure, da ultimo, nell’ambito della dichiarazione Iva 2025 relativa all’anno 2024;
- se la fattura è ricevuta nel 2025, l’Iva è detraibile dalla liquidazione del mese di ricevimento oppure, da ultimo, nell’ambito della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno 2025;
permanendo, dunque, il divieto di applicazione del meccanismo di retro-detrazione per le fatture datate dicembre 2024 ricevute i primi giorni del 2025.
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