Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, entra in vigore il prossimo 31 dicembre il D.Lgs. n. 192/2024, che dà attuazione alla riforma fiscale prevista dalla L. n. 111/2023. Il provvedimento introduce una revisione organica del sistema impositivo, intervenendo in modo significativo su redditi di lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, dei terreni e diversi. Tra gli obiettivi principali, semplificare il quadro normativo, ridurre le incoerenze fiscali e adeguare il sistema alle esigenze economiche e professionali attuali. Per i lavoratori dipendenti (artt. 3 e 4) viene aggiornato il regime dei fringe benefits, con un nuovo limite di esenzione fiscale fissato a 258,23 euro per beni e servizi a loro concessi. Il calcolo del valore di questi benefit sarà basato sul prezzo medio praticato o sul costo sostenuto dal datore di lavoro. Sul fronte delle deduzioni fiscali, i contributi sanitari versati ai fondi assistenziali dovranno rispettare rigorosi principi di mutualità e solidarietà. Per i lavoratori autonomi (artt. 5 e 6) viene introdotto il principio di onnicomprensività, secondo cui il reddito imponibile sarà determinato dalla differenza tra compensi percepiti e spese sostenute nell’anno d’imposta. Restano escluse somme specifiche come contributi previdenziali, rimborsi analitici delle spese e riaddebiti per l’uso di immobili o servizi condivisi. Viene inoltre confermato il criterio di cassa per l’imputazione temporale dei compensi, allineando la data di pagamento con quella delle ritenute. Per le imprese (artt.8-14), la riforma interviene per armonizzare il doppio binario contabile e fiscale, introducendo un regime opzionale di riallineamento fiscale attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Viene modificato anche il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive, delle rimanenze e dei crediti in valuta, insieme a nuove regole per le operazioni straordinarie, come scorpori e conferimenti.
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