Si fornisce un primo riepilogo delle principali anticipazioni in materia di lavoro contenute nel disegno di legge di Bilancio 2025 attualmente in corso di approvazione. Si evidenzia che tali disposizioni non sono ancora in vigore e il testo di legge definitivo potrebbe subire modifiche rilevanti.
Misure a carattere fiscale
Per i dipendenti, viene modificato il regime fiscale e contributivo relativo ai rimborsi delle spese sostenute nel corso di trasferte per: vitto e alloggio, nonché delle spese di viaggio e trasporto effettuate tramite taxi o servizi NCC. Dal 2025 tali spese non concorrono a formare il reddito del dipendente solo se i pagamenti sono stati eseguiti (dal dipendente) con strumenti tracciabili (es. Carta di debito e di credito, bonifico, ecc.).
Vengono rideterminati i criteri di determinazione del valore convenzionale dell’autovettura in fringe benefit. In particolare, la nuova norma articola le percentuali in base al tipo di alimentazione dell’autovettura. La percentuale passerà di base al 50% della tariffa chilometrica ACI connessa a una percorrenza di 15.000 chilometri, ma sarà ridotta al 10% in caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, oppure al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Tale previsione agevolativa si applica a autoveicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Vengono Introdotte a regime alcune disposizioni già previste per il solo anno 2024:
- Riduzione delle aliquote irpef da quattro a tre
- Incremento della detrazione per lavoro dipendente e alcuni redditi per la prima fascia di reddito (fino a 15.000 euro di reddito complessivo)
- Clausola salvaguardia della capienza Irpef per la maturazione del trattamento integrativo della retribuzione TIR
Le misure di riduzione del cd. cuneo fiscale vigenti nell’ultimo biennio e operanti sotto forma di riduzione delle trattenute previdenziali a carico dei lavoratori (cd. esonero 6 e 7%), dal 2025 sono liquidate come beneficio fiscale.
In particolare, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:
Reddito da lavoro dipendente rapportato all’anno | Percentuale applicata |
---|---|
Fino a 8.500 euro | 7,1% |
Superiore a 8.500 euro fino a 15.000 euro | 5,3% |
Superiore a 15.000 euro fino a 20.000 euro | 4,8% |
La percentuale è determinata in base al reddito da lavoro dipendente che va rapportato ad anno ed è applicata al reddito da lavoro dipendente dichiarato
Per i soli lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, spetta invece un’ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro e determinata come segue:
Reddito | Importo della detrazione |
---|---|
Da 20.000 euro (compresi) a 32.00 euro | 1.000 euro |
Oltre 32.000 euro fino a 40.000 euro | 1.00*[(40.000 – reddito)/(40.000 – 32.000)] |
Oltre 40.000 euro | 0 euro |
Le predette misure saranno riconosciute automaticamente dal datore di lavoro per conto dello stato senza necessità di richiesta da parte del lavoratore.
Vengono introdotte modifiche in materia di detrazioni per carichi di famiglia. L’entità della detrazione non è modificata ma cambiano le condizioni soggettive che sono rese più restrittive.
La detrazione spetta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni. La detrazione spetta per figli di età pari o superiore a 30 anni solo se con disabilità .
Per gli altri familiari, la detrazione spetta solo per gli ascendenti e a condizione che il familiare sia convivente con il contribuente. Non cambia invece la condizione reddituale che il familiare (coniuge, figlio o ascendente) deve soddisfare per essere considerato fiscalmente a carico. Infine, viene introdotta una nuova norma diretta a disconoscere il beneficio a contribuenti extra comunitari se i familiari non sono residenti in Italia.
E’ previsto un riordino degli oneri detraibili per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
A favore dei dipendenti viene confermata per i premi detassabili l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5%. Per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, il 15% a titolo di bonus in caso di lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi.
A favore delle imprese viene prorogata la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Viene prevista una nuova forma di welfare spettante sotto forma di somme per il pagamento dei canoni di locazione dei dipendenti che iniziano una nuova attività trasferendo la residenza. Tale disposizione si applica ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, titolari di reddito da lavoro dipendente nel 2024 non superiore a 35.000 euro che hanno trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale. Le somme erogate a titolo di rimborso o di provvista per pagare canoni di locazione o spese di manutenzione dei fabbricati locati, di importo massimo 5.000 euro annui erogati per i primi due anni dalla data di assunzione, non concorrono alla formazione del reddito solo a fini fiscali e non contributivi.
È riproposta la misura di welfare aziendale vigente nel 2024 (fringe benefit), estendendola ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027. La misura trova applicazione nei confronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (il cui reddito è determinato in base all’art. 51 Tuir) e prevede una soglia di esenzione dalla concorrenza alla formazione del reddito di 1.000 euro – elevata a 2.000 in caso di figli a carico – in caso di percezione di beni e servizi, nonché di rimborsi delle spese delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese relative agli interessi dei mutui prima casa o dei canoni di locazione.
Misure in materia di lavoro
In materia di congedi parentali viene previsto che l’indennità per congedo parentale spettante ai lavoratori dipendenti, in alternativa tra i genitori,  entro il sesto anno di vita del bambino, siano elevate nei seguenti termini:  all’80% della retribuzione per 2 mensilità , per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato o terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/2023, da fruire entro il 6° anno di vita del bambino e all’80% della retribuzione per 3 mensilità , per le lavoratrici e i lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/2024, da fruire entro il 6° anno di vita del bambino.
E’ riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS, a carico del lavoratore sia per le lavoratrici dipendenti, escluse le lavoratrici domestiche che per le lavoratrici autonome, (che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario) con retribuzione o reddito imponibile non superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. L’esonero spetta a condizione che: − per gli anni 2025 e 2026, le lavoratrici siano madri di almeno 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e − a decorrere dall’anno 2027, le lavoratrici siano madri di almeno 3 figli, fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2024. L’attuazione della disposizione in commento è demandata ad apposito decreto interministeriale.
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