Il nuovo Codice della Strada presenta incongruenze tra alcol e droghe: rifiutare il test del sangue per alcol non è reato, mentre lo è per le droghe. E il reato di guida in stato di ebbrezza può essere “perdonato” in alcuni casi.
Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, ha introdotto importanti modifiche in materia di guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Tuttavia, alcune di queste novità hanno creato delle incongruenze e dei paradossi che meritano di essere approfonditi.
In questa guida, analizzeremo le differenze tra i controlli per alcol e droghe, evidenziando le situazioni in cui il Codice della Strada sembra applicare “due pesi e due misure”. Parleremo anche della “particolare tenuità del fatto”, una norma che può portare all’assoluzione per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Alcol e droghe: controlli a confronto
Una delle principali incongruenze del nuovo Codice riguarda i controlli per alcol e droghe:
- alcol: se la polizia ti ferma e sospetta che tu abbia bevuto, può chiederti di sottoporti all’alcoltest. Se il risultato è positivo o se non dispone di alcoltest, può chiederti di andare in ospedale per un prelievo del sangue. Tuttavia, se ti rifiuti di andare in ospedale, non commetti alcun reato;
- droghe: se la polizia sospetta che tu abbia assunto droghe, può chiederti di sottoporti al test salivare. Se non dispone del test salivare, può chiederti di andare in ospedale per un prelievo di sangue o urine. In questo caso, se ti rifiuti, commetti il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
In pratica, il Codice della Strada sembra considerare più grave la guida sotto l’effetto di droghe rispetto alla guida in stato di ebbrezza, anche se statisticamente l’alcol è la causa di un numero maggiore di incidenti.
La “particolare tenuità del fatto”: quando si applica?
Un’altra incongruenza riguarda la “particolare tenuità del fatto”, una norma del Codice Penale (art. 131-bis) che permette di non punire i reati di lieve entità. Questa norma si applica anche al reato di guida in stato di ebbrezza che scatta quando il tasso alcolemico supera 0,8 grammi per litro.
In altre parole, se sei “molto ubriaco” (tasso alcolemico superiore a 0,8), puoi essere assolto. Se invece sei “poco ubriaco” (tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8), commetti un illecito amministrativo e non puoi beneficiare della “particolare tenuità del fatto”. Difatti questo beneficio si applica solo ai reati e non agli illeciti amministrativi.
Perché il rifiuto del prelievo del sangue per alcol non è reato?
Il legislatore ha ritenuto che la polizia non può obbligare un soggetto a sottoporsi a un prelievo del sangue, in assenza di un incidente stradale. E anche laddove ci sia stato uno scontro, se il conducente non è ferito può sempre rifiutare i soccorsi e quindi l’accompagnamento in ospedale, evitando così i prelievi del sangue.
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