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“Inesistenza dell’antigiuridicità del fatto”. Per questo il gip di Firenze Pietro Ferrante ha disposto l’archiviazione delle denunce, 7-8, fatte a Firenze tra il 28 e il 31 agosto scorso contro i lavavetri, in base alla prima ordinanza adottata dal Comune di Firenze. Quest’ultima richiamava l’applicazione dell’articolo 650 del codice penale (intitolato ‘Inosservanza di un provvedimento dell’autorita”, punito con la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda) in caso di inosservanza del divieto a svolgere abusivamente il mestiere girovago di pulire i vetri agli incroci stradali. Il gip ha così accolto la richiesta del procuratore capo del capoluogo toscano, Ubaldo Nannucci. E’ andato però oltre, pur condividendole, alle osservazioni del procuratore che aveva rilevato l’illegittimità del provvedimento del Comune in quanto richiamava una sanzione penale per un fatto, l’esercizio abusivo di un mestiere girovago, che la legge prevede solo come illecito amministrativo in seguito alla sua depenalizzazione. Il gip, nella sua motivazione, ha ritenuto “dirimente” ancor prima l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione, consolidato da oltre 10 anni, sull’applicazione dell’articolo 650 cp. Il gip ha ricordato che per la Cassazione, l’articolo 650 è applicabile se l’inosservanza riguarda un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato o determinabile. Inoltre, l’inosservanza deve riguardare “un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica e autonoma sanzione”. L’ordinanza di Palazzo Vecchio, ha osservato invece il gip, “é data in via preventiva, ma ad una generalità di soggetti, ha carattere sostanzialmente regolamentare e non ha pertanto le caratteristiche sopra indicate e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’articolo 650 cp”. Il gip ha richiamato inoltre una sentenza del 2002 della prima sezione della Cassazione (la n.37112) che ha riguardato proprio un’ordinanza comunale sull’interdizione dell’attività di lavavetri. Questa sentenza, ha spiegato, “ha ulteriormente precisato che non integra il reato dell’articolo 650 cp” l’inottemperanza” all’ordinanza sui lavavetri perché non essendo tale attività “soggetta ad autorizzazione, il sindaco é sprovvisto del potere di emettere provvedimenti al riguardo, rientranti nelle esclusive attribuzioni del questore”, a norma del Tulps”. Con l’archiviazione il gip ha disposto la restituzione di quanto sequestrato ai lavavetri. Proprio in seguito alla richiesta di archiviazione fatta dal procuratore Nannucci, il Comune di Firenze aveva adottato una nuova ordinanza nella quale non si faceva più riferimento al mestiere girovago, ma all’attività di chi pulisce i vetri in strada, rinnovando il divieto e il richiamo all’articolo 650 del codice penale. (ANSA).
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