Si sostiene che il giudice avrebbe dovuto verificare l’entità della sanzione esattamente dovuta in relazione al perimetro segnato dall’atto impositivo. Si lamenta la mancata applicazione del principio della continuazione per le contestazioni riguardanti i vari anni d’imposta.
In caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento ICI che, in relazione a uno stesso immobile, conseguono a identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo (Cass. sent. 8 aprile 2022, n. 11473).
Tale norma ha riformulato la disciplina generale dell’istituto della continuazione nell’illecito tributario, confermando e ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, che è stato reso obbligatorio e non più facoltativo, e disciplinando specificamente l’ipotesi delle violazioni riguardanti periodi d’imposta diversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggior rigore, fermo restando, tuttavia, l’obbligo di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni. La nuova nozione di continuazione di cui all’art. 12 cit. ha determinato un superamento delle previgenti nel senso dell’obbligatorietà (in quanto la concessione del beneficio non è facoltativa per gli uffici); dell’irrilevanza dell’elemento psicologico (non essendo richiesta una stessa risoluzione) e dell’elemento temporale (non essendo limitata allo stesso periodo d’imposta); dell’ampliamento oggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo); per effetto dell’art. 12, comma 5, in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, l’Ufficio in sede di notifica dell’atto di irrogazione deve procedere alla ricostruzione di un’unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, e deve tenere conto, nel determinare l’importo della sanzione, di quello già indicato nell’originario atto notificato (Cass., Sez. 5, ord. ord. 18 luglio 2022, n. 22477; Cass., Sez. T., 23 aprile 2024, n. 10971).
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