[…non costituisce un’operazione elusiva]
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione [la n. 31595 del 9 dicembre u.s.] ha ulteriormente arricchito il panorama giurisprudenziale sull’istituto – delicato quanto tuttora controverso – dell’abuso del diritto*.
*Ricordiamo che l’art. 1 del D.lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 considera come espressione di abuso del diritto quelle operazioni “prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”
Gli Ermellini [ribadendo tra l’altro un loro precedente orientamento] hanno sancito che la concatenazione di operazioni costituita dal conferimento di azienda [o di un ramo di essa], seguito da una cessione da parte del conferente delle quote della società conferitaria ascrittegli a seguito e per effetto del conferimento, non rappresenta un’attività elusiva – in questo caso, dell’imposta di registro – in quanto le operazioni così strutturate [conferimento d’azienda e cessione delle partecipazioni] “non possono essere riqualificate in una cessione di azienda” e pertanto non possono cagionare “[…] un indebito vantaggio fiscale”.
Esattamente, per la Cassazione – ai fini, giova ribadirlo, della tassazione di registro – rileva la qualifica dell’atto che viene appunto sottoposto a registrazione.
Si tratta di un principio, con tutta evidenza dirimente, introdotto dal legislatore nel 2018 nel testo dell’art. 20 del Dpr. n. 131/1986 [a sua volta posto al vaglio della Corte Costituzionale] secondo cui “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati […]”.
Dunque, questa sequenza di operazioni [anche a voi generalmente ben nota considerata il rilievo centrale che assume anche nei “passaggi generazionali” di una farmacia] è e resta al di fuori dal genus di condotte riconducili all’abuso del diritto.
(matteo lucidi)
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