Scarica Sentenza Corte di Cassazione N.18106-2024
Domanda improcedibile: l’avvocato delegato a rappresentare la parte in mediazione e a conciliare per la stessa deve essere munito di procura sostanziale
Domanda improcedibile: difensore in mediazione senza procura sostanziale
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18106/2024 ribadisce un principio essenziale in tema di mediazione obbligatoria. La domanda è improcedibile se l’avvocato si presenta in mediazione senza una specifica procura sostanziale. Questo principio, centrale nella disciplina della mediazione obbligatoria, conferma l’importanza della partecipazione effettiva delle parti al tentativo di conciliazione
Delega ammessa con procura sostanziale
La mediazione obbligatoria, introdotta dal decreto legislativo n. 28/2010, mira a favorire la composizione delle controversie evitando il ricorso al processo. L’art. 5 del decreto stabilisce che il mancato esperimento del tentativo di mediazione comporta l’improcedibilità dell’azione giudiziaria. L’art. 8 richiede invece la presenza personale delle parti e dei loro avvocati durante il procedimento. La delega a un rappresentante, compreso l’avvocato, è ammessa. Il delegato però deve essere dotato di procura sostanziale, che non si identifica con la mera procura alle liti. La delega deve consentire al delegato di disporre dei diritti oggetto di mediazione.
Nella vicenda oggetto della sentenza, l’opposizione a un decreto ingiuntivo è stata dichiarata improcedibile perché il tentativo di mediazione è stato ritenuto irrituale. Gli opponenti hanno avviato la mediazione su indicazione del giudice, ma si sono fatti rappresentare solo da un sostituto del difensore, privo di procura sostanziale. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello hanno ritenuto invalida la procedura di mediazione.
Procura alle liti e procura sostanziale: differenze
La Corte di Cassazione ha confermato questa valutazione, sottolineando che la mancata partecipazione personale delle parti o di un rappresentante dotato di procura sostanziale compromette la validità del tentativo conciliativo, rendendo la domanda improcedibile.
Uno dei punti centrali della pronuncia riguarda la differenza tra la procura alle liti e la procura sostanziale.
- La procura alle liti conferisce poteri processuali all’avvocato, come rappresentare la parte in giudizio e compiere atti processuali. Non include però poteri dispositivi sui diritti sostanziali.
- La procura sostanziale invece attribuisce poteri decisionali al rappresentante, consentendogli di disporre dei diritti oggetto della mediazione. Essa è necessaria per la partecipazione effettiva alla procedura conciliativa.
La Corte ribadisce inoltre che l’obiettivo della mediazione è di favorire un contatto diretto tra le parti e il mediatore. La delega a un avvocato o a un altro rappresentante è possibile, ma deve essere supportata da una procura sostanziale. La mediazione rappresenta un momento di dialogo informale che consente alle parti di esplorare soluzioni conciliative prima di irrigidirsi nelle rispettive posizioni processuali. Per questo la presenza personale delle parti è essenziale per il successo della procedura, essa infatti facilita l’interlocuzione diretta con il mediatore.
In questo contesto, la figura dell’avvocato è complementare, perché offre supporto tecnico e strategico. La delega esclusiva all’avvocato tuttavia, senza procura sostanziale, contraddice lo spirito della mediazione, trasformandola in un mero adempimento formale.
Le parti coinvolte in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria dovrebbero quindi partecipare personalmente alla mediazione o delegare un rappresentante qualificato. Se decidono di delegare il proprio avvocato, le stesse dovrebbero infatti conferire una specifica procura sostanziale, che includa i poteri dispositivi sui diritti in discussione. La mancanza di una procura sostanziale infatti non compromette solo il tentativo di conciliazione, ma rende improcedibile l’intera domanda giudiziale.
Leggi anche: Avvocato in mediazione purché dotato di procura sostanziale
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