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Invalidità, Dal 2025 al via il procedimento «unico». Ecco come funziona #finsubito prestito immediato


L’Inps detta le prime istruzioni in merito alla sperimentazione prevista dal dlgs. n. 62/2024 sulla riforma della disabilità. Il procedimento si dovrà concludere entro 90 giorni dalla trasmissione del certificato medico introduttivo.

Dal 1° gennaio 2025 parte la sperimentazione per l’accertamento unico della disabilità. Ci sarà un unico Ente responsabile (l’Inps) del procedimento che si avvierà solo e soltanto mediante l’invio telematico all’Inps del certificato medico introduttivo. Il procedimento si concluderà decorsi 15, 30 o 90 giorni dalla sua trasmissione a seconda se trattatasi rispettivamente di valutazione di patologie oncologiche, minori o altri casi.

Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4665/2024 ricordando che la sperimentazione riguarderà, per il 2025, solo i soggetti residenti in nove province: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari. Dal 1° gennaio 2026 le nuove regole saranno in vigore su tutto il territorio nazionale.

Certificato medico introduttivo

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 accentra all’Inps in via esclusiva la competenza all’accertamento della condizione di disabilità disponendo che il procedimento valutativo si attiva tramite la presentazione telematica del certificato medico introduttivo. Quest’ultimo deve essere rilasciato dai medici in servizio presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate.

Il certificato dovrà recare:

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  • i dati anagrafici, il codice fiscale, cittadinanza, domicilio, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base (ed eventuali figure di tutela);
  • la documentazione relativa all’accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
  • la diagnosi codificata in base al sistema di classificazione internazionale delle malattie (ICD);
  • il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate;
  • la segnalazione di intrasportabilità;
  • la segnalazione che una o più infermità per le quali si chiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi;
  • l’eventuale segnalazione di malattia oncologica;
  • l’eventuale segnalazione di una patologia di competenza dell’ANFFAS, l’associazione che tutele le persone con disabilità intellettiva e relazionale
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  • l’eventuale segnalazione di patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

La procedura

Con la trasmissione del certificato medico introduttivo si attiva, spiega l’Inps, il procedimento unico di riconoscimento della disabilità, cioè valido contemporaneamente per tutti i livelli di sostegno previsti dalla normativa vigente. In particolare si tratta dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, quelli di cui alla legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio e l’inclusione scolastica di cui al dlgs n. 66/2017.  

L’interessato verrà convocato a visita per la cd. «valutazione di base» tramite raccomandata A/R. L’accertamento sarà svolto dalle nuove unità di valutazione di base dell’Inps (UVB) composte da due medici dell’Inps, un componente delle associazioni di categoria e di una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le UVB sono presiedute da un medico dell’Inps specializzato in medicina legale. L’interessato può farsi assistere dal proprio medico o dallo psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

Pur essendo previsto un numero di quattro componenti le UVB possono deliberare anche con la partecipazione di almeno tre componenti al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario nominato dalle associazioni di categoria, se presente. In caso di parità di voti quello del presidente vale doppio.

Il certificato

Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi della sperimentazione la valutazione della disabilità di base viene effettuata utilizzando, per tutte le patologie, le tabelle attualmente valide per l’invalidità civile (D.M. 5 febbraio 1992). L’iter di valutazione si conclude con l’adozione del «certificato attestante la condizione di disabilità» (che sostituisce il vecchio verbale sanitario), unico e complessivo e che comprende ogni accertamento previsto dalla normativa per conseguire i benefici di cui alla legge n. 104/1992, l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, quelli di cui alla legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio e l’inclusione scolastica di cui al dlgs n. 66/2017.  

Il procedimento si deve concludere entro:

  • 15 giorni in caso di patologie oncologiche;
  • 30 giorni in caso di minori;
  • 90 giorni in tutti gli altri casi

Il termine decorre dalla data di trasmissione del certificato medico introduttivo.

La commissione UVB può chiedere un’integrazione documentale per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni o qualora ricorrano motivi ostativi all’accoglimento della domanda. In questi casi i termini sono sospesi per 60 giorni prorogabili, su richiesta dell’interessato, di altri 60 giorni. Il procedimento di valutazione di base deve concludersi con l’emissione del “certificato”, anche in assenza delle integrazioni richieste. In tal caso il giudizio viene formulato sulla base della documentazione già in possesso della UVB.

Il “certificato” viene trasmesso al fascicolo sanitario elettronico e inviato con raccomandata A/R all’interessato, che potrà visualizzarlo anche all’interno del “Portale della disabilità”.

Dati socio-economici

L’Inps spiega, infine, che dal momento della trasmissione del certificato medico introduttivo l’interessato può comunicare all’Inps i dati socio-economici per il riconoscimento delle prestazioni economiche connesse alla disabilità (es. assegno mensile, pensione di inabilità civile eccetera). Le prestazioni, infatti, decorrono dal mese successivo a quella di trasmissione del certificato medico introduttivo.

Documenti: Messaggio Inps 4465/2024



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