Le ASD godono di agevolazioni fiscali, ma devono dimostrare di svolgere effettivamente attività non lucrativa. La Cassazione fa chiarezza.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) svolgono un ruolo importante nella promozione dello sport e dell’attività fisica. Per questo, la legge prevede, in loro favore, diverse agevolazioni fiscali. Ma tale regime di favore è subordinato ad una condizione: devono operare senza scopo di lucro. Ma come si dimostra l’effettiva attività non lucrativa? E cosa succede in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate?
In questa guida, analizzeremo una sentenza della Cassazione (ordinanza n. 8/2025) che chiarisce gli obblighi delle ASD in materia fiscale e le conseguenze in caso di mancata dimostrazione dell’attività non lucrativa.
ASD e agevolazioni fiscali: i requisiti
Le ASD, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, devono rispettare alcuni requisiti:
- l’attività principale dell’associazione deve essere la promozione e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- l’associazione non deve perseguire finalità di lucro. Gli eventuali utili devono essere reinvestiti nell’attività sportiva;
- l’associazione deve avere una struttura democratica, con la partecipazione dei soci alle decisioni;
- l’associazione deve tenere una contabilità trasparente e ordinata, che permetta di verificare l’utilizzo delle risorse.
La prova dell’assenza di scopo di lucro
La Cassazione ha chiarito che l’onere di provare l’effettivo svolgimento dell’attività non lucrativa spetta all’associazione. Non basta la semplice veste giuridica assunta dall’ente o l’affiliazione al CONI per ottenere le agevolazioni fiscali. L’ASD deve dimostrare concretamente di operare senza scopo di lucro.
Per dimostrare l’attività non lucrativa, l’ASD può utilizzare diversi elementi di prova, come:
- statuto e atto costitutivo devono prevedere l’assenza di scopo di lucro e la destinazione degli eventuali utili all’attività sportiva;
- verbali delle assemblee devono dimostrare la partecipazione dei soci alle decisioni e la democraticità dell’associazione;
- bilanci e rendiconti devono essere redatti in modo chiaro e trasparente, evidenziando l’utilizzo delle risorse per l’attività sportiva;
- devono essere presenti i libri contabili: registri dei soci, libri verbali, registri contabili, ecc.
- deve essere presente la documentazione relativa alle attività svolte: programmi delle attività sportive, elenchi dei partecipanti, ecc.
La sentenza della Cassazione: il caso specifico
Nel caso analizzato dalla Cassazione, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una ASD, contestandole la mancanza dei requisiti per fruire del regime fiscale agevolato. L’associazione non era stata in grado di dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività non lucrativa.
Dal canto suo l’ufficio delle imposte aveva desunto la mancanza delle condizioni, per godere del regime fiscale di favore, da diversi elementi presuntivi quali: la mancata convocazione di assemblee di soci; la mancata costituzione dell’assemblea dei soci ordinari prevista dallo statuto; la sottoscrizione da parte del contribuente dei contratti relativi alle sponsorizzazioni e/o promozioni pubblicitarie stipulati con vari clienti; il rilascio da parte del contribuente delle quietanze con apposizione della propria firma in calce alle fatture emesse dall’associazione; l’omessa esibizione, in sede di verifica, della documentazione necessaria per vagliare le modalità di gestione e la destinazione dei ricavi – libri dei soci, verbali di assemblea, rendiconti economici e finanziari
Cosa succede se l’ASD non dimostra l’attività non lucrativa?
L’ASD può essere soggetta a tassazione ordinaria e a sanzioni amministrative.
L’affiliazione al Coni non basta per ottenere il beneficio
A tal proposito la Cassazione ha precisato che se è vero che l’applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, a un requisito formale e, cioè, all’affiliazione dell’associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso del requisito formale non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. In particolare, la Corte ha evidenziato che le esenzioni d’imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche – dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione, bensì dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro. Così l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale dell’affiliazione al Coni, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link