Fondo patrimoniale: ipoteca illegittima sui debiti d’impresa – Tribunale di Lecce 2024

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Il Tribunale di Lecce nel 2024 ha tracciato un confine netto tra patrimonio familiare e debiti d’impresa, pronunciandosi su una questione di fondamentale importanza per la tutela del fondo patrimoniale. Con una decisione destinata a fare scuola, il Tribunale ha dichiarato illegittima l’ipoteca giudiziale iscritta su un immobile conferito in fondo patrimoniale per garantire debiti di natura esclusivamente societaria. La pronuncia rafforza le tutele previste dal legislatore per i patrimoni destinati ai bisogni della famiglia, fornendo importanti chiarimenti operativi sull’applicazione dell’articolo 170 del Codice Civile e delineando con precisione i limiti dell’aggressione dei beni del fondo da parte dei creditori.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia ha avuto origine dall’azione legale promossa da una coppia di coniugi contro una società creditrice, finalizzata ad ottenere la cancellazione di un’ipoteca giudiziale iscritta su un immobile di loro proprietà, precedentemente conferito in un fondo patrimoniale.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

L’iscrizione ipotecaria era stata effettuata per garantire il recupero di un credito di circa 35.000 euro, derivante da un pregresso rapporto di conto corrente bancario della società debitrice, per il quale i coniugi avevano prestato fideiussione.

Gli attori hanno sostenuto l’illegittimità dell’ipoteca in quanto il debito garantito risultava completamente estraneo ai bisogni della famiglia, considerato che l’immobile era stato incluso nel fondo patrimoniale con atto notarile del 2009, destinato esclusivamente alle necessità familiari.

La società creditrice, costituitasi in giudizio, ha contestato tale ricostruzione, sostenendo la legittimità dell’iscrizione ipotecaria sulla base della connessione tra il debito e i bisogni della famiglia, anche in considerazione del rapporto societario intercorrente tra i coniugi e l’impresa debitrice.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale ha fondato la propria decisione sull’interpretazione degli articoli 167 e 170 del Codice Civile.

L’articolo 167 disciplina il fondo patrimoniale come strumento di tutela dei beni destinati ai bisogni della famiglia, mentre l‘articolo 170 limita l’esecuzione sui beni del fondo ai soli debiti contratti per scopi familiari.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che i “bisogni della famiglia” comprendono non solo le esigenze essenziali, ma anche quelle volte al mantenimento e allo sviluppo armonico del nucleo familiare, escludendo però debiti di natura voluttuaria o speculativa (Cass. civ. sent. n. 12730/2007; n. 15862/2009; n. 4011/2013).

Particolare rilevanza assume il principio secondo cui l’art. 170 c.c. si applica anche alle ipoteche non volontarie, purché il creditore dimostri che il debito è stato contratto per fini familiari e che egli non fosse a conoscenza della sua estraneità ai bisogni della famiglia (Cass. civ. ord. n. 19758/2019; n. 5369/2020).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha accertato che l’ipoteca trovava origine in un credito bancario riquantificato con sentenza precedente, riguardante esclusivamente un rapporto di conto corrente e apertura di credito concesso alla società.

Contabilità

Buste paga

 

Nonostante i coniugi figurassero come soci dell’impresa in qualità di accomandatari ed accomandanti, il giudice ha ritenuto determinante che l’obbligazione derivasse da un contratto bancario privo di collegamenti con le necessità familiari.

La circostanza che il debito fosse garantito da fideiussione personale degli attori è stata considerata ulteriore conferma della natura esclusivamente imprenditoriale dell’obbligazione. Pur riconoscendo che la società creditrice, subentrata nel rapporto solo nel 2019, potesse non essere stata nelle condizioni di conoscere la natura del debito al momento dell’iscrizione ipotecaria, il Tribunale ha comunque dichiarato l’illegittimità dell’atto, disponendone la cancellazione.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato destinato esclusivamente ai bisogni della famiglia.



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