La Legge per la concorrenza e il PNRR
Come si ricorderà, l’adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza – il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori – è disciplinata dall’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il disegno di legge andrebbe presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 287/1990, dal Governo stesso, su proposta del Ministro delle imprese del made in Italy, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla stessa Autorità.
Pur a fronte delle chiare disposizioni normative, la disciplina della legge n. 99/2009 non ha trovato costante applicazione, né per quanto attiene al rispetto della cadenza annuale, né per quanto riguarda l’organizzazione dei contenuti prescritti.
Nel corso della XVI e della XVII legislatura è stato presentato alle Camere un solo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, il 3 maggio 2015, approvato in via definitiva il 2 agosto 2017 (legge n. 124/2017).
Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tuttavia, si legge che la cadenza annuale della legge sulla concorrenza “va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli normativi al gioco competitivo e all’efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico”.
Il PNRR considera infatti la tutela e la promozione della concorrenza – principi-cardine dell’ordinamento dell’Unione europea – come fattori essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia, nonché una maggiore giustizia sociale.
Alcune misure contemplate dal PRNN sono state approvate nell’ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge n. 118/2022).
Altre misure del PNRR sono state approvate in precedenza con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (legge n. 214/2023).
Le nuove norme in materia di start-up
Il Capo III della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, negli articoli da 28 a 36, detta disposizioni in materia di start-up e imprese.
In particolare, gli articoli da 28 a 32 recano una serie di norme di riforma della disciplina sulle start-up innovative e sugli incubatori certificati intervenendo, principalmente, sull’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012 (cd. Start-up Act), che reca la definizione di start-up innovativa e di incubatore certificato.
Tali definizioni vengono adesso aggiornate (articoli 28-30) e viene modificato il regime di incentivi in materia di start-up e incubatori certificati (articoli 31, 32, 33 e 35).
I nuovi requisiti di qualifica delle start-up innovative
L’articolo 28 della Legge per la concorrenza 2023 introduce alcune modifiche al cd. Start-up Act aggiungendo ulteriori e più selettivi requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa.
In particolare, il comma 1 dell’articolo modifica l’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 specificando che la start-up innovativa debba essere una micro, piccola o media impresa come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Ue, del 6 maggio 2003, e che, oltre ad avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (requisito già sancito dal decreto-legge n. 179/2012), non possa svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza.
Condizioni di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese
Il comma 2 dell’articolo introduce all’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 il nuovo comma 2-bis, stabilendo che la permanenza di una start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo; b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione (secondo quando previsto dall’art. 158, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); c) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno; d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, unitamente a un incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo; e) ottenimento di almeno un brevetto. |
Infine, il nuovo comma 2-ter introdotto dalla norma stabilisce che il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese possa essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up“, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione; b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, superiore al 100 per cento annuo. |
L’art. 29 della Legge annuale per la concorrenza 2023 introduce poi una norma transitoria per regolare la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese per le start-up già iscritte in tale sezione alla data di entrata in vigore della legge sulla base dei requisiti previsti in precedenza.
A tal riguardo si prevede anzitutto che le imprese già iscritte che non siano in possesso dei nuovi requisiti introdotti dal nuovo comma 2-bis sopra visto abbiano diritto di permanere nella sezione speciale oltre il terzo anno, a condizione che il raggiungimento dei nuovi requisiti avvenga:
a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno; b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza. |
La norma specifica quindi che le imprese che non possiedano i nuovi requisiti di start-up innovativa introdotti dal comma 2-bis, possano iscriversi, ove ne abbiano i relativi requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
Modifiche alla definizione di incubatore certificato
L’articolo 30 della Legge annuale per la concorrenza introduce alcune modifiche al quadro definitorio degli incubatori certificati previsto dal cd. Start-up Act.
In particolare, vengono incluse anche l’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di supporto e accelerazione in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato.
La lettera c) dell’articolo 30 dispone che gli incubatori certificati che svolgono attività di accelerazione di start-up siano iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese differente rispetto a quella prevista per le start-up innovative e per gli incubatori certificati.
L’ultimo comma dell’articolo 30 precisa, infine, che gli incubatori che svolgono attività di supporto e accelerazione sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 26, comma 8 (esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio) e 27 (esclusione dal reddito imponibile del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o similari) dello Start-up Act, come modificate e integrate dall’articolo 31 della stessa Legge annuale sulla concorrenza (durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, investimento in una partecipazione qualificata non superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance, investitore che non sia anche fornitore di servizi alla start-up, per un volume di fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento portato a beneficio).
Credito d’imposta
L’articolo 32 della Legge annuale per la concorrenza introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli incubatori certificati che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, nella misura dell’8 per cento della somma investita.
La norma definisce, inoltre, i limiti entro i quali il beneficio può essere riconosciuto:
– in ciascun periodo d’imposta, l’investimento massimo sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di 500.000 euro; – l’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (c.d. “periodo di sorveglianza”); – l’eventuale cessione, ancorché parziale, dell’investimento nel corso del periodo di sorveglianza, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali. |
Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, nonché entro i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Investimento degli enti di previdenza nelle start-up innovative
L’articolo 33 interviene sulla disciplina degli investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare dettata dall’articolo 1, commi 88 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017) per precisare che la già prevista esenzione dall’imposta sul reddito dei redditi generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del medesimo articolo, sia d’ora in avanti ammessa purché gli investimenti in quote o azioni di fondi per il venture capital di cui al comma 89, lettera b-ter) dell’articolo 1 della stessa legge, siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente e, a partire dall’anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere.
In tal modo si incentivano gli investimenti in start-up, dal momento che i fondi di venture capital rappresentano la forma più comune per investire in nuove imprese innovative.
Disposizioni per favorire l’investimento privato nelle start-up innovative
L’articolo 35 modifica il Testo unico immigrazione al fine di favorire l’ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di fondi di venture capital.
In particolare, il comma 1, attraverso una modifica dell’articolo 26-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), amplia le possibilità per gli investitori stranieri di ottenere permessi di ingresso e soggiorno in Italia al di fuori delle quote stabilite, prevedendo che tale possibilità sia concessa anche nel caso di investimento di almeno euro 500.000 nel capitale di una società o di un fondo di venture capital costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale società sia una start-up innovativa iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.
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